Art. 4. 1. Gli enti attuatori assumono la piena competenza per la esecuzione dell'opera con le modalita', condizioni e tempi definiti nella presente ordinanza. Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici dell'ente attuatore sono sottoposti al controllo degli organi ordinariamente competenti per legge o per statuto. Detto controllo avviene entro quindici giorni dalla richiesta da parte dell'ente attuatore e, ove non intervenga entro tale termine, si intende reso favorevolmente. 2. L'ente attuatore con il finanziamento assegnato provvede a compensare l'importo contrattuale dei lavori, le indagini e forniture, compresi i maggiori oneri derivanti da esigenze non prevedibili emerse in corso d'opera, le spese generali e tecniche, comprese quelle di collaudo delle opere, l'IVA, l'indennita' di esproprio ed occupazione, gli indennizzi e canoni, i danni a terzi dipendenti dalla attuazione del progetto e i danni di forza maggiore ed ogni altro onere finanziario comunque preordinato e conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera e agli adempimenti di cui alla presente ordinanza. 3. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale comunque nascente tra ente attuatore e soggetto terzo in dipendenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, compresi gli incarichi professionali, le indagini, i danni i contenziosi ed eventuali maggiori oneri per ritardati pagamento. Pertanto le verifiche effettuate dall'alta sorveglianza di cui all'art. 2, comma 1, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'ente attuatore regolati dalla presente ordinanza al fine di assicurare il rispetto di procedure, modalita' e tempi di attuazione dalla stessa previsti. Eventuali oneri derivanti da ritardi, negligenze, inadempienze o contenzioso addebitabili all'ente attuatore, sono a carico dello stesso che provvedera' alla relativa copertura finanziaria con mezzi propri. Nel caso in cui gli oneri derivanti da ritardi, inadempienze, riserve o contenzioso non siano imputabili all'ente attuatore lo stesso potra' provvedervi nei limiti delle somme finanziate, assicurando comunque la totale esecuzione dell'intervento. 4. I legali rappresentanti degli enti attuatori indicono entro quindici giorni dalla disponibilita' del progetto una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'art. 17, comma 2-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le cui disposizioni vanno estese anche ai casi di cui all'art. 17, comma 3, della stessa legge 15 maggio 1997, n. 127, e ove necessario in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, avvalendosi dei poteri ivi previsti anche riguardo all'acquisizione di autorizzazioni ambientali e paesaggistico territoriale. Alla conferenza sono invitati tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri nulla osta e visti sul progetto affinche' una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possano essere immediatamente appaltati. In caso di assenza di uno dei soggetti indicati, o suo delegato, il relativo parere si intende reso favorevolmente in modo irrevocabile. 5. L'approvazione di cui al comma 4 ha effetto di variante agli strumenti urbanistici in deroga alle norme statali e regionali vigenti. 6. Il progetto viene definitivamente e formalmente approvato dall'ente attuatore e la relativa opera e' dichiarata di pubblica utilita' urgente ed indifferibile. 7. Eventuali autorizzazioni, nulla osta, visti ed ulteriori pareri che si dovessero rendere necessari in corso d'opera da parte di enti e amministrazioni statali e regionali dovranno essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta da parte dell'ente attuatore; decorso tale termine l'autorizzazione si intendera' irrevocabilmente resa favorevolmente. 8. L'importo del finanziamento definitivamente assegnato all'ente attuatore per la realizzazione dell'opera con le modalita' di cui alla presente ordinanza e' quello risultante dall'atto di approvazione del progetto di cui al precedente comma 4. Eventuali maggiori importi degli interventi derivanti dai progetti approvati potranno essere autorizzati dalla regione, nei limiti delle somme assegnate, utilizzando eventuali economie rispetto alle previsioni di programma e i ribassi d'asta ottenuti con l'appalto dei lavori. 9. Gli enti attuatori degli interventi finanziati con il programma, ove la spesa per le opere in progetto esuberi il finanziamento assegnato, possono provvedere alla relativa integrazione con altro finanziamento, con onere a carico del proprio bilancio. Anche la parte delle opere finanziate con i fondi aggiuntivi soprindicati e' assoggettata alle disposizioni e deroghe di cui alla presente ordinanza. 10. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza dovranno concludersi entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro tale termine gli enti attuatori potranno avvalersi delle procedure e deroghe dalla stessa previste.