Art. 4.
  1.  Gli  enti  attuatori  assumono   la  piena  competenza  per  la
esecuzione dell'opera  con le modalita', condizioni  e tempi definiti
nella  presente ordinanza.  Tutti  gli atti  tecnici, procedurali  ed
economici  dell'ente attuatore  sono  sottoposti  al controllo  degli
organi  ordinariamente  competenti per  legge  o  per statuto.  Detto
controllo  avviene entro  quindici  giorni dalla  richiesta da  parte
dell'ente  attuatore e,  ove non  intervenga entro  tale termine,  si
intende reso favorevolmente.
  2.  L'ente  attuatore con  il  finanziamento  assegnato provvede  a
compensare  l'importo   contrattuale  dei   lavori,  le   indagini  e
forniture,  compresi  i  maggiori  oneri derivanti  da  esigenze  non
prevedibili emerse  in corso d'opera,  le spese generali  e tecniche,
comprese  quelle  di collaudo  delle  opere,  l'IVA, l'indennita'  di
esproprio ed  occupazione, gli indennizzi  e canoni, i danni  a terzi
dipendenti dalla attuazione del progetto  e i danni di forza maggiore
ed ogni altro onere finanziario  comunque preordinato e conseguente o
connesso alla realizzazione dell'opera e agli adempimenti di cui alla
presente ordinanza.
  3.  Il Dipartimento  della protezione  civile e'  estraneo ad  ogni
rapporto contrattuale comunque nascente tra ente attuatore e soggetto
terzo in dipendenza della realizzazione  degli interventi di cui alla
presente   ordinanza,  compresi   gli  incarichi   professionali,  le
indagini,  i danni  i  contenziosi ed  eventuali  maggiori oneri  per
ritardati  pagamento.  Pertanto  le  verifiche  effettuate  dall'alta
sorveglianza di cui all'art. 2,  comma 1, riguardano esclusivamente i
rapporti  che  intercorrono  con   l'ente  attuatore  regolati  dalla
presente ordinanza  al fine di  assicurare il rispetto  di procedure,
modalita'  e tempi  di  attuazione dalla  stessa previsti.  Eventuali
oneri derivanti  da ritardi,  negligenze, inadempienze  o contenzioso
addebitabili  all'ente  attuatore, sono  a  carico  dello stesso  che
provvedera' alla relativa copertura finanziaria con mezzi propri.
  Nel  caso in  cui  gli oneri  derivanti  da ritardi,  inadempienze,
riserve  o contenzioso  non  siano imputabili  all'ente attuatore  lo
stesso  potra'   provvedervi  nei  limiti  delle   somme  finanziate,
assicurando comunque la totale esecuzione dell'intervento.
  4.  I legali  rappresentanti  degli enti  attuatori indicono  entro
quindici giorni  dalla disponibilita' del progetto  una conferenza di
servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificata dall'art. 17, comma 2-bis,  della legge 15 maggio 1997, n.
127, le cui  disposizioni vanno estese anche ai casi  di cui all'art.
17,  comma 3,  della  stessa legge  15  maggio 1997,  n.  127, e  ove
necessario in  deroga ai termini di  cui all'art. 1, comma  59, della
legge 28 dicembre  1995, n. 549, avvalendosi dei  poteri ivi previsti
anche  riguardo  all'acquisizione   di  autorizzazioni  ambientali  e
paesaggistico  territoriale. Alla  conferenza sono  invitati tutti  i
soggetti  abilitati  ad  esprimere  pareri nulla  osta  e  visti  sul
progetto affinche'  una volta che  lo stesso sia approvato,  i lavori
possano essere  immediatamente appaltati. In  caso di assenza  di uno
dei soggetti indicati, o suo  delegato, il relativo parere si intende
reso favorevolmente in modo irrevocabile.
  5. L'approvazione  di cui al  comma 4  ha effetto di  variante agli
strumenti  urbanistici  in  deroga  alle norme  statali  e  regionali
vigenti.
  6.  Il  progetto  viene  definitivamente  e  formalmente  approvato
dall'ente attuatore  e la  relativa opera  e' dichiarata  di pubblica
utilita' urgente ed indifferibile.
  7. Eventuali autorizzazioni, nulla  osta, visti ed ulteriori pareri
che si dovessero rendere necessari in  corso d'opera da parte di enti
e  amministrazioni statali  e  regionali  dovranno essere  rilasciati
entro quindici  giorni dalla richiesta da  parte dell'ente attuatore;
decorso tale termine  l'autorizzazione si intendera' irrevocabilmente
resa favorevolmente.
  8. L'importo  del finanziamento definitivamente  assegnato all'ente
attuatore per  la realizzazione  dell'opera con  le modalita'  di cui
alla   presente  ordinanza   e'   quello   risultante  dall'atto   di
approvazione del  progetto di  cui al  precedente comma  4. Eventuali
maggiori importi  degli interventi  derivanti dai  progetti approvati
potranno  essere autorizzati  dalla regione,  nei limiti  delle somme
assegnate, utilizzando eventuali economie rispetto alle previsioni di
programma e i ribassi d'asta ottenuti con l'appalto dei lavori.
  9. Gli enti attuatori degli interventi finanziati con il programma,
ove  la spesa  per  le  opere in  progetto  esuberi il  finanziamento
assegnato, possono  provvedere alla  relativa integrazione  con altro
finanziamento, con onere a carico del proprio bilancio.
  Anche  la  parte delle  opere  finanziate  con i  fondi  aggiuntivi
soprindicati e' assoggettata alle disposizioni  e deroghe di cui alla
presente ordinanza.
  10.  Gli  interventi  previsti dalla  presente  ordinanza  dovranno
concludersi  entro diciotto  mesi dalla  data di  pubblicazione della
stessa nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  ed entro
tale termine gli enti attuatori  potranno avvalersi delle procedure e
deroghe dalla stessa previste.