Art. 5. 1. Ricorrendo motivi di necessita' ed urgenza per l'appalto dei lavori e per l'affidamento degli incarichi di progettazione, di cui alla presente ordinanza, gli enti attuatori devono applicare le procedure abbreviate di cui alle normative vigenti in materia, adottando i termini minimi previsti dalle norme stesse. Per l'appalto dei lavori, l'affidamento degli incarichi di progettazione, la direzione dei lavori e collaudo di cui alla presente ordinanza e', inoltre, autorizzata la deroga alle seguenti norme: regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 8 e 10, ultimo comma; articoli 27 e 28 (limitatamente ai termini previsti dalle procedure); articoli 68 e 70, comma 2; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, art. 11; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37 e 38; decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3 e 5, comma 2; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17; legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, art. 6, comma 5; articoli 16 e 17 commi 1, 11, 12 e 13; articoli 19, commi 1, lettera b) e 5-bis; art. 20 comma 4; art. 24, comma 1, lettera b); art. 28, comma 4; articoli 29 e 32; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 7, 8 e 9; decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2; legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4.