Art. 5.
  1. Ricorrendo  motivi di  necessita' ed  urgenza per  l'appalto dei
lavori e per  l'affidamento degli incarichi di  progettazione, di cui
alla  presente  ordinanza, gli  enti  attuatori  devono applicare  le
procedure  abbreviate  di  cui  alle normative  vigenti  in  materia,
adottando i termini minimi previsti dalle norme stesse.
  Per  l'appalto   dei  lavori,  l'affidamento  degli   incarichi  di
progettazione,  la  direzione  dei  lavori e  collaudo  di  cui  alla
presente ordinanza  e', inoltre, autorizzata la  deroga alle seguenti
norme:
  regio  decreto 25  maggio 1895,  n. 350,  articoli 8  e 10,  ultimo
comma;  articoli 27  e 28  (limitatamente ai  termini previsti  dalle
procedure); articoli 68 e 70, comma 2;
   regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240, art. 11;
   regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37 e 38;
  decreto del Presidente del Consiglio  dei Ministri 10 gennaio 1991,
n. 55, articoli 3 e 5, comma 2;
   legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;
  legge  11 febbraio  1994, n.  109,  come modificata  dalla legge  2
giugno 1995, n. 216,  art. 6, comma 5; articoli 16 e  17 commi 1, 11,
12 e 13; articoli  19, commi 1, lettera b) e 5-bis;  art. 20 comma 4;
art. 24, comma 1, lettera b); art. 28, comma 4; articoli 29 e 32;
  decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 7, 8 e 9;
  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;
   legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4.