Art. 8. 1. Gli automezzi che trasportano i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati alla realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare, sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana, anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto e' normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni, su specifica autorizzazione della competente prefettura. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 1997 Il Ministro: Napolitano