Art. 8.
  1. Gli automezzi che trasportano  i materiali, le attrezzature ed i
macchinari  destinati  alla realizzazione  delle  opere  di cui  alla
presente  ordinanza possono  circolare,  sulle  strade ed  autostrade
della Repubblica italiana, anche nelle ore  e nei giorni in cui detto
trasporto e'  normalmente interdetto  dalle vigenti  disposizioni, su
specifica autorizzazione della competente prefettura.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 settembre 1997
                                              Il Ministro: Napolitano