IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, di attuazione
delle  direttive 88  / 320  /  CEE e  90 /  18  / CEE  in materia  di
ispezione  e  verifica  della  buona prassi  di  laboratorio,  ed  in
particolare l'art. 8, comma 2, lettera a);
  Visto  il proprio  decreto  datato 16  ottobre  1996, e  successive
modificazioni, con il  quale e' stata ricostituita  la commissione di
cordinamento dei  propri uffici  in relazione  alle attivita'  di cui
all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120;
  Considerato  che   l'applicazione  di  procedure   organizzative  e
condizioni  normalizzate,  nel  cui rispetto  vengono  programmate  e
attuate le verifiche di conformita' dei centri di saggio ai requisiti
previsti   dal  decreto   legislativo  27   gennaio  1992,   n.  120,
contribuisce  a  rassicurare  i  centri  stessi  sulla  congruita'  e
trasparenza delle prestazioni fornite dal Ministero della sanita';
  Ritenuto che debbano essere rispettate le legittime aspettative dei
centri  di saggio  che  richiedono  il rilascio  o  il rinnovo  della
certificazione  di  conformita'  ai requisiti  previsti  dal  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 120;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le verifiche ispettive di cui all'art. 4 del decreto legislativo
27  gennaio 1992,  n. 120,  devono essere  effettuate entro  sessanta
giorni  dalla  data di  incarico  conferito  agli ispettori  ed  agli
esperti dal dirigente generale del Dipartimento della prevenzione.