IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, di attuazione delle direttive 88 / 320 / CEE e 90 / 18 / CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio, ed in particolare l'art. 8, comma 2, lettera a); Visto il proprio decreto datato 16 ottobre 1996, e successive modificazioni, con il quale e' stata ricostituita la commissione di cordinamento dei propri uffici in relazione alle attivita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120; Considerato che l'applicazione di procedure organizzative e condizioni normalizzate, nel cui rispetto vengono programmate e attuate le verifiche di conformita' dei centri di saggio ai requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, contribuisce a rassicurare i centri stessi sulla congruita' e trasparenza delle prestazioni fornite dal Ministero della sanita'; Ritenuto che debbano essere rispettate le legittime aspettative dei centri di saggio che richiedono il rilascio o il rinnovo della certificazione di conformita' ai requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120; Decreta: Art. 1. 1. Le verifiche ispettive di cui all'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla data di incarico conferito agli ispettori ed agli esperti dal dirigente generale del Dipartimento della prevenzione.