Art. 2.
  1.  Entro   quindici  giorni   dalla  conclusione   della  verifica
ispettiva, il relativo verbale  deve essere trasmesso dagli ispettori
al Dipartimento  della prevenzione per l'inoltro  alla commissione di
coordinamento degli uffici, prevista  dal decreto ministeriale del 16
ottobre 1996, e successive modificazioni, in relazione alle attivita'
di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.