Art. 2. 1. Entro quindici giorni dalla conclusione della verifica ispettiva, il relativo verbale deve essere trasmesso dagli ispettori al Dipartimento della prevenzione per l'inoltro alla commissione di coordinamento degli uffici, prevista dal decreto ministeriale del 16 ottobre 1996, e successive modificazioni, in relazione alle attivita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.