Art. 3.
  1. Entro  trenta giorni  dalla data  in cui  la commissione  di cui
all'art. 2 ha espresso le  proprie determinazioni, il Ministero della
sanita'  ne da'  comunicazione al  centro di  saggio, rilasciando  la
relativa  certificazione  o  richiedendo  ulteriori  adempimenti  per
rendere  il centro  medesimo  rispondente ai  requisiti previsti  dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.