Art. 3. 1. Entro trenta giorni dalla data in cui la commissione di cui all'art. 2 ha espresso le proprie determinazioni, il Ministero della sanita' ne da' comunicazione al centro di saggio, rilasciando la relativa certificazione o richiedendo ulteriori adempimenti per rendere il centro medesimo rispondente ai requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.