Art. 4. 1. La certificazione di conformita' di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, ha la validita' di ventiquattro mesi dalla data del suo rilascio. 2. Al fine di evitare soluzioni di continuita' nel possesso della certificazione, novanta giorni prima della scadenza della certificazione il centro di saggio dovra' richiederne il rinnovo con apposita domanda comprendente anche un aggiornamento delle informazioni dirette a comprovare il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.