Art. 4.
  1. La certificazione di conformita' di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto  legislativo 27  gennaio 1992,  n.  120, ha  la validita'  di
ventiquattro mesi dalla data del suo rilascio.
  2. Al fine  di evitare soluzioni di continuita'  nel possesso della
certificazione,   novanta   giorni   prima   della   scadenza   della
certificazione il centro di saggio  dovra' richiederne il rinnovo con
apposita   domanda   comprendente   anche  un   aggiornamento   delle
informazioni  dirette  a  comprovare il  mantenimento  dei  requisiti
previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120.