Art. 5. 1. Ricevuta la domanda di cui all'art. 4, comma 2, il Ministero della sanita', sentita la commissione di cui all'art. 2, provvede, ove ne ricorrano i presupposti, al rinnovo della certificazione prima della scadenza dei termini previsti all'art. 4, comma 1. 2. Qualora il Ministero della sanita' ritenga che la ricorrenza dei presupposti per il rinnovo della certificazione di conformita' debba essere vincolata ad una nuova verifica ispettiva, questa dovra', di norma, essere conclusa prima della scadenza della certificazione originaria in modo da evitare interruzione del possesso del titolo certificativo da parte dell'interessato. 3. Qualora la vigilanza ispettiva non sia stata esperita in tempo utile, ovvero non si sia potuto acquisire il parere della commissione di cui al comma 1, il Ministero della sanita' rilascia, quando non ostino motivi di salute pubblica, una certificazione provvisoria, da rendere definitiva o revocare, a seconda dell'esito della verifica ispettiva. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 1997 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 291