Art. 5.
  1. Ricevuta  la domanda di  cui all'art.  4, comma 2,  il Ministero
della sanita',  sentita la commissione  di cui all'art.  2, provvede,
ove ne ricorrano i presupposti, al rinnovo della certificazione prima
della scadenza dei termini previsti all'art. 4, comma 1.
  2. Qualora il Ministero della sanita' ritenga che la ricorrenza dei
presupposti per il rinnovo  della certificazione di conformita' debba
essere vincolata ad  una nuova verifica ispettiva,  questa dovra', di
norma,  essere conclusa  prima  della  scadenza della  certificazione
originaria in  modo da evitare  interruzione del possesso  del titolo
certificativo da parte dell'interessato.
  3. Qualora la  vigilanza ispettiva non sia stata  esperita in tempo
utile, ovvero non si sia potuto acquisire il parere della commissione
di cui  al comma 1, il  Ministero della sanita' rilascia,  quando non
ostino motivi di salute  pubblica, una certificazione provvisoria, da
rendere definitiva  o revocare,  a seconda dell'esito  della verifica
ispettiva.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 luglio 1997
                                                   Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1997
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 291