Art. 2.
  I soggetti che intendono porre in commercio, gia' a decorrere dalla
vendemmia 1997, i vini a  denominazione di origine controllata "Rosso
Piceno"  provenienti da  vigneti non  ancora iscritti,  conformemente
alle  disposizioni  del disciplinare  di  produzione  sono tenuti  ad
effettuare, ai  sensi e per gli  effetti dell'art. 15 della  legge 10
febbraio 1992,  n. 164, le  denunce dei rispettivi terreni  vitati ai
fini  dell'iscrizione  dei  medesimi all'apposito  albo  dei  vigneti
"Rosso   Piceno"   entro   quarantacinque  giorni   dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto.