(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE  DEI  VINI A  DENOMINAZIONE DI  ORIGINE
CONTROLLATA "ROSSO PICENO"
                               Art. 1.
  La denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", anche nelle
tipologie superiore  e novello, e'  riservata ai vini  che rispondono
alle condizioni  ed ai requisiti stabiliti  nel presente disciplinare
di produzione.
                               Art. 2.
  I vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" devono
essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione varietale:
    Montepulciano: dal 35 al 70%;
    Sangiovese: dal 30 al 50%.
  Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del
15%  tutti   gli  altri  vitigni   non  aromatici,  a   bacca  rossa,
raccomandati  e   /  o  autorizzati  nelle   rispettive  province  di
coltivazione.
                               Art. 3.
  La  zona di  produzione  del vino  "Rosso  Piceno", con  esclusione
nell'interno di essa, di tutti  i territori appartenenti alla zona di
produzione del vino "Rosso Conero" di cui all'art. 3 del disciplinare
di produzione annesso  al decreto del Presidente  della Repubblica 21
luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 10 del 22 agosto
1967, e' delimitata come appresso:
  a nord - est: mare Adriatico, dal confine provinciale Pesaro-Ancona
fino al confine nord del comune di Grottammare;
  strada  Grottammare-Ripatransone-Cossignano  dal  confine  nord  di
Grottammare  sino al  confine  comunale Ripatransone-Cossignano,  nei
pressi della localita' Trivio;
  confine  che  delimita,  escludendoli,  i  comuni  di  Ripatransone
Offida,  Appignano,   fino  ad   incontrare  la   strada  provinciale
Ripaberarda-Poggio di Bretta;
  strada  provinciale   Ripaberarda  -  Poggio  di   Bretta  fino  ad
incontrare  la  strada comunale  che  unisce  la localita'  di  Valle
Senzana alla s.s. n. 4 (Salaria), e da tale punto fino alla s.s. n. 4
(Salaria);
  s.s. n.  4 (Salaria), dal bivio  per Valle Senzana fino  a Villa S.
Antonio;
  strada provinciale Villa S. Antonio-Ancarano fino al confine con la
provincia di Teramo;
  confine provinciale Teramo-Ascoli Piceno,  fino all'incrocio con il
confine comunale di Ascoli Piceno;
  confini che delimitano, includendoveli,  i comuni di Ascoli Piceno,
Venarotta,  Castignano,  Montedinove,   Montelparo,  S.  Vittoria  in
Matenano, Monte S.  Martino, Penna S. Giovanni,  Gualdo e Sanginesio,
fino alla strada statale n. 78 (Picena);
  strada statale n. 78 (Picena), fino al bivio Pian di Pieca;
  strada  che da  Pian  di Pieca  conduce  alla s.s.  n.  77 (Val  di
Chienti),  attraverso  il  ponte  di  Colfano,  Caldarola,  S.  Maria
Maddalena e Villa Case;
  s.s. n. 77  (Val di Chienti) fino alla carreggiabile  che da questa
conduce  a S.  Severino Marche,  attraverso le  localita' S.  Diego e
Colleluce;
  strada che  da S.  Severino Marche  conduce al  confine provinciale
Macerata - Ancona, attraverso la localita' Cesolo, Colcerasa, Cingoli
e Osteria  del Bachero; segue il  fiume Musone sino ad  incontrare la
localita'  Castreccioni. Di  qui  prende  la direttrice  Castreccioni
Palazzo  per poi  percorrere  la strada  provinciale,  che passa  per
Palazzo,  fino alla  localita' Annunziata,  quindi imbocca  la strada
che, dalla localita' Annunziata, percorre  la zona di S. Lorenzo sino
alla strada  Apiro-Poggio S.  Vicino in prossimita'  di Casa  Tosti a
quota 280. Segue  poi questa fino a dove si  interseca con il confine
comunale di  Poggio S. Vicino.  Segue quindi il confine  comunale fra
Apiro e Poggio S. Vicino sino  al confine provinciale tra Macerata ed
Ancona percorrendola fino all'incrocio con  la strada Domo - Serra S.
Quirico, a sud della localita' S. Urbano;
  strada   Domo-Serra  S.   Quirico,   dall'incrocio  predetto   fino
all'incontro con il fosso Venella;
  fosso Venella fino  alla confluenza con il fiume Esino  e fino alla
s.s. n. 76 nei prressi di Palazzo Vallemani;
  strada statale n. 76, dai pressi  di Palazzo Vallemani fino a Borgo
Stazione di Serra  S. Quirico, e da questo punto,  strada che conduce
al confine  provinciale Ancona-Pesaro (in prossimita'  della fattoria
Ruspoli),  attraverso  le  localita'  Serra S.  Quirico,  il  Trivio,
Maesta', Vado, S. Martino,  Arcevia, Montefortino, Palazzo, S. Pietro
e Castelleone di Suasa;
  confine provinciale Ancona-Pesaro fino al mare Adriatico.
  Le  uve  destinate alla  produzione  del  vino a  denominazione  di
origine controllata  "Rosso Piceno" superiore devono  essere prodotte
nella zona delimitata come segue:
  mare Adriatico, dal  confine nord del comune di  Grottammare sino a
Porto d'Ascoli, segue la s.s. n. 16 (Adriatica);
  s.s. n.  4 (Salaria),  da Porto  d'Ascoli sino  al bivio  per Valle
Senzana;
  strada  comunale che  dalla s.s.  n.  4 (bivio  di Valle  Senzana),
attraversa  il  torrente Bretta  fino  ad  incontrare la  provinciale
Poggio di Bretta - Ripaberarda;
  strada provinciale Poggio  di Bretta - Ripaberarda  sino al confine
comunale Ascoli Piceno - Appignano;
  confini  che delimitano,  includendoveli,  i  comuni di  Appignano,
Offida,  Ripatransone sino  alla  strada CossignanoRipatransone,  nei
pressi della localita' Trivio;
  strada Cossignano - Ripatransone - Grottammare sino al confine nord
del comune di Grottammare e, da questo, sino al mare Adriatico.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione dei vini "Rosso  Piceno" devono essere quelle tradizionali
della zona e  comunque atte a conferire alle uve  ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono,  pertanto, da  considerare  idonei,  ai fini  dell'iscrizione
all'albo, soltanto i vigneti dotati di esposizione idonea, situati su
terreni non eccessivamente umidi e con esclusione dei fondovalle.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura, devono essere  quelli generalmente usati o  comunque atti a
non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
  E' vietata  ogni pratica di forzatura.  E' consentita l'irrigazione
di   soccorso  per   non  piu'   di  due   volte  all'anno   e  prima
dell'invaiatura.
  I  vigneti impiantati  successivamente  all'entrata  in vigore  del
presente disciplinare dovranno avere almeno  2.200 ceppi per ettaro e
non essere allevati a tendone.
  La  produzione massima  di uva  per  ettaro di  vigneto in  coltura
specializzata  per la  produzione dei  vini "Rosso  Piceno" non  deve
essere superiore a tonnellate 13.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Rosso Piceno" devono essere  riportati nel limite di cui
sopra, fermo restando il limite resa uva - vino per i quantitativi di
cui trattasi,  purche' la  produzione globale non  superi del  20% il
limite medesimo.  Qualora si  superi questo ulteriore  limite, decade
per l'intero  quantitativo prodotto il diritto  alla denominazione di
origine controllata.
                               Art. 5.
  Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere   effettuate
nell'interno della zona di  produzione delimitata dal precedente art.
3.
  Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
e'  consentito che  tali operazioni  siano effettuate  nel territorio
delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche.
  Le uve  destinate alla vinificazione  devono assicurare ai  vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.
  La resa massima delle uve in  vino non deve essere superiore al 70%
per tutte le tipologie.
  Qualora superi  questo limite,  ma non il  75%, l'eccedenza  non ha
diritto  alla  denominazione di  origine  controllata.  Oltre il  75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto.
                               Art. 6.
  Il  vino a  denominazione  di origine  controllata "Rosso  Piceno",
all'atto dell'immissione  al consumo,  deve rispondere  alle seguenti
caratteristiche:
    colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: armonico, gradevolmente asciutto;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 18 g/l.
  Il  vino  a denominazione  di  origine  controllata "Rosso  Piceno"
tipologia  novello,  all'atto  della   immissione  al  consumo,  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: rosso rubino;
    odore: fragrante, fine, caratteristico;
    sapore: asciutto, armonico, vellutato;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16 g/l.
  Al  vino  "Rosso  Piceno"   proveniente  dai  vigneti  situati  nel
territorio  delimitato nell'ultimo  comma  dell'art.  3 del  presente
disciplinare  di  produzione e'  consentita  la  qualifica di  "Rosso
Piceno"  superiore  a condizione  che  il  prodotto provenga  da  uve
prodotte da vigneti  che abbiano rese unitarie non  superiori alle 12
tonnellate per ettaro, in coltura specializzata, titolo alcolometrico
volumico   naturale  minimo   di  11,5%   vol.  ed   abbia,  all'atto
dell'immissione al consumo le seguenti caratteristiche:
  colore:   rosso   rubino,   talvolta  tendente   al   granato   con
l'invecchiamento;
    odore: gradevole, complesso, leggermente etereo:
    sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
    acidita' totale minima: 5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 21 g/l.
  Il vino "Rosso Piceno" superiore non puo' essere immesso al consumo
in  data anteriore  al 1  novembre dell'anno  successivo a  quello di
produzione delle uve.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni  geografiche tipiche dei vini, modificare
con proprio  decreto i  limiti minimi  sopra indicati  per l'acidita'
totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
  Alla denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" e' vietata
l'aggiunta  di qualsiasi  qualificazione  non  prevista dal  presente
disciplinare,  ivi  compresi  gli   aggettivi  extra,  fine,  scelto,
selezionato e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento a  nomi o ragioni  sociali e marchi privati,  purche' non
abbiano significato laudativo  e non siano tali da  trarre in inganno
l'acquirente,   nonche'  l'impiego   di   indicazioni  che   facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nelle
zone rispettivamente delimitate  nel precedente art. 3  e dalle quali
effettivamente provengono le uve da  cui il vino cosi' qualificato e'
stato ottenuto.
  Sui  recipienti di  capacita' fino  a  3 litri  contenenti il  vino
"Rosso Piceno" deve figurare l'annata di produzione delle uve.