Annesso DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "ROSSO PICENO" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", anche nelle tipologie superiore e novello, e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale: Montepulciano: dal 35 al 70%; Sangiovese: dal 30 al 50%. Possono concorrere da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del 15% tutti gli altri vitigni non aromatici, a bacca rossa, raccomandati e / o autorizzati nelle rispettive province di coltivazione. Art. 3. La zona di produzione del vino "Rosso Piceno", con esclusione nell'interno di essa, di tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino "Rosso Conero" di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 22 agosto 1967, e' delimitata come appresso: a nord - est: mare Adriatico, dal confine provinciale Pesaro-Ancona fino al confine nord del comune di Grottammare; strada Grottammare-Ripatransone-Cossignano dal confine nord di Grottammare sino al confine comunale Ripatransone-Cossignano, nei pressi della localita' Trivio; confine che delimita, escludendoli, i comuni di Ripatransone Offida, Appignano, fino ad incontrare la strada provinciale Ripaberarda-Poggio di Bretta; strada provinciale Ripaberarda - Poggio di Bretta fino ad incontrare la strada comunale che unisce la localita' di Valle Senzana alla s.s. n. 4 (Salaria), e da tale punto fino alla s.s. n. 4 (Salaria); s.s. n. 4 (Salaria), dal bivio per Valle Senzana fino a Villa S. Antonio; strada provinciale Villa S. Antonio-Ancarano fino al confine con la provincia di Teramo; confine provinciale Teramo-Ascoli Piceno, fino all'incrocio con il confine comunale di Ascoli Piceno; confini che delimitano, includendoveli, i comuni di Ascoli Piceno, Venarotta, Castignano, Montedinove, Montelparo, S. Vittoria in Matenano, Monte S. Martino, Penna S. Giovanni, Gualdo e Sanginesio, fino alla strada statale n. 78 (Picena); strada statale n. 78 (Picena), fino al bivio Pian di Pieca; strada che da Pian di Pieca conduce alla s.s. n. 77 (Val di Chienti), attraverso il ponte di Colfano, Caldarola, S. Maria Maddalena e Villa Case; s.s. n. 77 (Val di Chienti) fino alla carreggiabile che da questa conduce a S. Severino Marche, attraverso le localita' S. Diego e Colleluce; strada che da S. Severino Marche conduce al confine provinciale Macerata - Ancona, attraverso la localita' Cesolo, Colcerasa, Cingoli e Osteria del Bachero; segue il fiume Musone sino ad incontrare la localita' Castreccioni. Di qui prende la direttrice Castreccioni Palazzo per poi percorrere la strada provinciale, che passa per Palazzo, fino alla localita' Annunziata, quindi imbocca la strada che, dalla localita' Annunziata, percorre la zona di S. Lorenzo sino alla strada Apiro-Poggio S. Vicino in prossimita' di Casa Tosti a quota 280. Segue poi questa fino a dove si interseca con il confine comunale di Poggio S. Vicino. Segue quindi il confine comunale fra Apiro e Poggio S. Vicino sino al confine provinciale tra Macerata ed Ancona percorrendola fino all'incrocio con la strada Domo - Serra S. Quirico, a sud della localita' S. Urbano; strada Domo-Serra S. Quirico, dall'incrocio predetto fino all'incontro con il fosso Venella; fosso Venella fino alla confluenza con il fiume Esino e fino alla s.s. n. 76 nei prressi di Palazzo Vallemani; strada statale n. 76, dai pressi di Palazzo Vallemani fino a Borgo Stazione di Serra S. Quirico, e da questo punto, strada che conduce al confine provinciale Ancona-Pesaro (in prossimita' della fattoria Ruspoli), attraverso le localita' Serra S. Quirico, il Trivio, Maesta', Vado, S. Martino, Arcevia, Montefortino, Palazzo, S. Pietro e Castelleone di Suasa; confine provinciale Ancona-Pesaro fino al mare Adriatico. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" superiore devono essere prodotte nella zona delimitata come segue: mare Adriatico, dal confine nord del comune di Grottammare sino a Porto d'Ascoli, segue la s.s. n. 16 (Adriatica); s.s. n. 4 (Salaria), da Porto d'Ascoli sino al bivio per Valle Senzana; strada comunale che dalla s.s. n. 4 (bivio di Valle Senzana), attraversa il torrente Bretta fino ad incontrare la provinciale Poggio di Bretta - Ripaberarda; strada provinciale Poggio di Bretta - Ripaberarda sino al confine comunale Ascoli Piceno - Appignano; confini che delimitano, includendoveli, i comuni di Appignano, Offida, Ripatransone sino alla strada CossignanoRipatransone, nei pressi della localita' Trivio; strada Cossignano - Ripatransone - Grottammare sino al confine nord del comune di Grottammare e, da questo, sino al mare Adriatico. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Rosso Piceno" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono, pertanto, da considerare idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo, soltanto i vigneti dotati di esposizione idonea, situati su terreni non eccessivamente umidi e con esclusione dei fondovalle. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso per non piu' di due volte all'anno e prima dell'invaiatura. I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere almeno 2.200 ceppi per ettaro e non essere allevati a tendone. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini "Rosso Piceno" non deve essere superiore a tonnellate 13. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva - vino per i quantitativi di cui trattasi, purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata. Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino, piu' o meno intenso; odore: caratteristico, delicato; sapore: armonico, gradevolmente asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l. Il vino a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" tipologia novello, all'atto della immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino; odore: fragrante, fine, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 16 g/l. Al vino "Rosso Piceno" proveniente dai vigneti situati nel territorio delimitato nell'ultimo comma dell'art. 3 del presente disciplinare di produzione e' consentita la qualifica di "Rosso Piceno" superiore a condizione che il prodotto provenga da uve prodotte da vigneti che abbiano rese unitarie non superiori alle 12 tonnellate per ettaro, in coltura specializzata, titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol. ed abbia, all'atto dell'immissione al consumo le seguenti caratteristiche: colore: rosso rubino, talvolta tendente al granato con l'invecchiamento; odore: gradevole, complesso, leggermente etereo: sapore: sapido, armonico, gradevolmente asciutto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 21 g/l. Il vino "Rosso Piceno" superiore non puo' essere immesso al consumo in data anteriore al 1 novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonche' l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' comprese nelle zone rispettivamente delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto. Sui recipienti di capacita' fino a 3 litri contenenti il vino "Rosso Piceno" deve figurare l'annata di produzione delle uve.