Il Rettore
VISTO         il Testo Unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
             approvato  con  Regio  Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e
             successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO           il R.D. legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  relativo  a
             modifiche  e  aggiornamenti  al  Testo Unico delle leggi
             sull'Istruzione  superiore  convertito  nella  legge   2
             gennaio 1936, n. 73;
VISTO                il  R.D.  30 settembre 1938, n. 1652, contenente
             disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario  e
             successive modificazioni;
VISTO                il  D.P.R.  11  luglio 1980, n. 382, relativo al
             riordinamento della  docenza  universitaria  e  relativa
             fascia    di    formazione    per   la   sperimentazione
             organizzativa e didattica;
VISTO          il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162,  sul  riordino  delle
             scuole   dirette   a  fini  speciali,  delle  scuole  di
             specializzazione e dei corsi di perfezionamento;
VISTI        gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989,  n.  168,
             istitutiva   del   Ministero  dell'Universita'  e  della
             Ricerca scientifica e tecnologica;
VISTA         la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma
             degli ordinamenti didattici universitari;
VISTI          il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario
             alla G.U. N. 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni
             all'ordinamento didattico universitario relativamente  a
             varie scuole di specializzazione del settore medico e il
             D.M.  05.05.97,  pubblicato  nella G.U. del 17.06.97, n.
             139, contenente rettifiche  agli  ordinamenti  di  varie
             scuole di specializzazione del settore medico;
VISTA          la delibera della Facolta' di Medicina e Chirurgia che
             nella seduta del 04.06.1996 ha proposto il riordinamento
             della   scuola   di   specializzazione   in   "Chirurgia
             Generale";
VISTE         le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del
             Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente  del
             22.07.1996  e 29.07.1996 con le quali e' stata approvata
             la  proposta  di  modifica   all'ordinamento   didattico
             universitario     relativamente     alle    scuole    di
             specializzazione del settore medico;
VISTA         la proposta formulata al Ministero  dell'Universita'  e
             della  Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorita'
             Accademiche di questa Universita', con note n. 1448  del
             17.07.1996 e n. 1632 del 07.08.1996;
VISTA          la nota ministeriale n. 3227 del 04.11.1996 contenente
             il parere del C.U.N.;
VISTO       il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario
             Nazionale, nella seduta del  10.10.1996,  in  merito  al
             riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area
             sanitaria fra le quali quella di "Chirurgia Generale";
RICONOSCIUTA  la  particolare  necessita'  di  approvare  la modifica
             proposta  in  deroga  al  termine   triennale   di   cui
             all'ultimo  comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto
             1933 n. 1592;
                               DECRETA
Lo  Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di Cagliari, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appreso indicato:
                             - ART. 1 -
Gli   articoli  dal  n.  157  al  n.  164  relativi  alla  scuola  di
specializzazione in "Chirurgia Generale" sono soppressi e  sostituiti
da quelli indicati all'art. 3 del presente decreto.