Il Rettore
VISTO         il Testo Unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
             approvato  con  Regio  Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e
             successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO        il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo
             a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico  delle  leggi
             sull'Istruzione   superiore  convertito  nella  legge  2
             gennaio 1936, n.  73;
VISTO             il R.D. 30  settembre  1938,  n.  1652,  contenente
             disposizioni  sull'Ordinamento didattico universitario e
             successive modificazioni;
VISTO             il D.P.R. 11  luglio  1980,  N.  382,  relativo  al
             riordinamento  della  docenza  universitaria  e relativa
             fascia   di   formazione    per    la    sperimentazione
             organizzativa e didattica;
VISTO        il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982, n.
             162,  sul riordino delle scuole dirette a fini speciali,
             delle  scuole  di  specializzazione  e  dei   corsi   di
             perfezionamento;
VISTI          gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168,
             istitutiva  del  Ministero  dell'Universita'   e   della
             Ricerca Scientifica e tecnologica;
VISTA           la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma
             degli ordinamenti didattici universitari;
VISTO         il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl.  ordinario
             alla G.U. N. 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni
             all'ordinamento  didattico universitario relativamente a
             varie scuole di specializzazione del settore medico;
VISTA         la delibera della Facolta' di Medicina e Chirurgia  che
             nella seduta del 04.06.1996 ha proposto il riordinamento
             della       scuola      di      specializzazione      in
             "Otorinolaringoiatria";
VISTE        le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e  del
             Senato  Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del
             22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e' stata  approvata
             la   proposta   di  modifica  all'ordinamento  didattico
             universitario    relativamente    alle     scuole     di
             specializzazione del settore medico;
VISTA           la proposta formulata al Ministero dell'Universita' e
             della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle  Autorita'
             Accademiche  di questa Universita', con note n. 1448 del
             17.07.1996 e n. 1632 del 07.08.1996;
VISTA         la nota ministeriale n. 3227 del 04.11.1996  contenente
             il parere del C.U.N.;
VISTO       il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario
             Nazionale,  nella  seduta  del  10.10.1996, in merito al
             riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area
             sanitaria fra le quali quella di "Otorinolaringoiatria";
RICONOSCIUTA la  particolare  necessita'  di  approvare  la  modifica
             proposta   in   deroga   al  termine  triennale  di  cui
             all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31  agosto
             1933 n. 1592;
                               DECRETA
Lo  Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di Cagliari, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso indicato:
                             - ART. 1 -
Gli   articoli  dal  n.  385  al  n.  392  relativi  alla  scuola  di
specializzazione   in   "Otorinolaringoiatria"   sono   soppressi   e
sostituiti da quelli indicati all'art. 3.