Il Rettore VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Regio Decreto legge 20 giugno 1935, n. 1071, relativo a modifiche e aggiornamenti al Testo Unico delle leggi sull'Istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; VISTO il R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, contenente disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, N. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10.3.1982, n. 162, sul riordino delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento; VISTI gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e tecnologica; VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; VISTO il D.M. 11 maggio 1995 pubblicato nel suppl. ordinario alla G.U. N. 167 del 19.07.1995 contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a varie scuole di specializzazione del settore medico; VISTA la delibera della Facolta' di Medicina e Chirurgia che nella seduta del 04.06.1996 ha proposto il riordinamento della scuola di specializzazione in "Otorinolaringoiatria"; VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico di questo Ateneo, rispettivamente del 22.07.1996 e 29.07.1996 con le quali e' stata approvata la proposta di modifica all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; VISTA la proposta formulata al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica dalle Autorita' Accademiche di questa Universita', con note n. 1448 del 17.07.1996 e n. 1632 del 07.08.1996; VISTA la nota ministeriale n. 3227 del 04.11.1996 contenente il parere del C.U.N.; VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nella seduta del 10.10.1996, in merito al riordinamento delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria fra le quali quella di "Otorinolaringoiatria"; RICONOSCIUTA la particolare necessita' di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del Testo Unico 31 agosto 1933 n. 1592; DECRETA Lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: - ART. 1 - Gli articoli dal n. 385 al n. 392 relativi alla scuola di specializzazione in "Otorinolaringoiatria" sono soppressi e sostituiti da quelli indicati all'art. 3.