- ART. 3 -
         "SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA
ART. 375 - La  Scuola  di  Specializzazione  in  Otorinolaringoiatria
risponde   alle  norme  generali  delle  Scuole  di  Specializzazione
dell'area medica.
ART. 376 - La Scuola ha lo scopo di formare  medici  specialisti  nel
settore  professionale  della  prevenzione,  diagnosi e terapia delle
malattie delle prime vie aereodigestive.
ART.  377  -  La  Scuola  rilascia  il  titolo  di   Specialista   in
Otorinolaringoiatria.
ART. 378 - Il corso ha la durata di 4 anni.
ART.  379  -  La Scuola ha sede amministrativa c/o il Dipartimento di
Scienze    Chirurgiche    e    Trapianti    d'Organo    -     Clinica
Otorinolaringoiatria.
Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture del Servizio di
Otorinolaringoiatria  dell'Ospedale "S. Giovanni di Dio" di Cagliari,
convenzionato   con   l'Universita'   di   Cagliari   come    Clinica
Otorinolaringoiatrica.
Potranno  altresi' concorrere le strutture della Facolta' di Medicina
e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuabili nei protocolli d'intesa
di cui all'art.  6  comma  2  del  D.L.vo  502/1992  ed  il  relativo
personale   universitario   appartenente   ai   settori   scientifico
disciplinari di cui alla Tabella A  e  quello  dirigente  del  S.S.N.
delle corrispondenti aree funzionali e discipline.
ART.  380  -  In  base alle strutture ed attrezzature disponibili, la
Scuola e' in  grado  di  accettare  il  numero  massimo  di  iscritti
determinato  in  3  per  ciascun  anno  di corso, per un totale di 12
specializzandi.
ART. 381 - Le Aree di addestramento  professionalizzante  e  relativi
settori   scientifico-disciplinari   sono   quelli   indicati   nella
sottoriportata tabella:
Tabella A
A. Area propedeutica
   Obiettivo:   lo   specializzando   deve   apprendere    conoscenze
   approfondite  di anatomofisiologia e di anatomia chirurgica e deve
   apprendere   le    conoscenze    necessarie    alla    valutazione
   epidemiologica  ed  alla  sistemazione  dei  dati  clinici,  anche
   mediante sistemi informatici.
   Settori:  E09A  Anatomia  Umana;  E06A  Fisiologia   Umana;   F01X
   Statistica Medica.
B. Area di Semeiotica Generale e Strumentale e di Metodologia Clinica
   Obiettivo:   lo   specializzando   deve  acquisire  le  conoscenze
   semeiologiche e la padronanza delle metodologie di  laboratorio  e
   strumentali  per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie
   di interesse  chirurgico;  lo  specializzando  deve  apprendere  i
   fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica.
   Settori:  F04B  Patologia  clinica; F06A Anatomia patologica; F15A
   Otorinolaringoiatria; F15B Audiologia;  F08A  Chirurgia  Generale;
   F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia.
C. Area di Anatomia Chirurgica e Corso d'Operazioni
   Obiettivo: lo specializzando deve apprendere fondamentali tecniche
   chirurgiche;
   Settori: F06A Anatomia Patologica; F15A Otorinolaringoiatria; F08A
   Chirurgia Generale.
D. Area di Otorinolaringoiatria
   Obiettivo:   lo   specializzando  deve  acquisire  la  metodologia
   diagnostica   e   le   tecniche    chirurgiche    di    pertinenza
   otorinolaringoiatrica.
   Settori:  F15A Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia Generale; F13C
   Chirurgia Maxillo-Facciale.
E. Area di Anestesiologia e valutazione critica
   Obiettivo: lo specializzando  deve  acquisire  le  metodologie  di
   anestesia  e  terapia  del  dolore,  in  modo da poter collaborare
   attivamente con gli specialisti di settore  per  l'adozione  della
   piu'  opportuna  condotta  clinica;  deve  inoltre  acquisire  gli
   elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici
   ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
   Settori: F15A Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia Generale;  F21X
   Anestesiologia; F22B Medicina Legale.
ART.  382 - Lo Standard complessivo di addestramento professionale e'
quello indicato nella sottoriportata tabella:
Tabella B
Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve:
- aver frequentato una annualita' di chirurgia generale;
- aver acquisito  una  preparazione  professionale  specifica  basata
  sulla  dimostrazione  di  aver  personalmente  eseguito atti medici
  specialistici come di seguito specificato:
  1. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il  10%
     condotti come primo operatore;
  2. almeno 100 interventi di media chirurgia, compresi interventi di
     chirurgia  generale, dei quali almeno il 20% condotti come primo
     operatore;
  3. almeno 250 interventi di piccola chirurgia dei quali  almeno  il
     30% condotti come primo operatore.
Infine  lo  specializzando  deve  aver  partecipato  alla conduzione,
secondo le norme  di  buona  clinica,  di  almeno  3  sperimentazioni
cliniche controllate.
Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate
le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico."
Il  presente decreto sara' inviato al Ministero di Grazia e Giustizia
per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana.
  Cagliari, 22 agosto 1997
                                                Il rettore: MISTRETTA