- ART. 3 - "SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA ART. 375 - La Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria risponde alle norme generali delle Scuole di Specializzazione dell'area medica. ART. 376 - La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie delle prime vie aereodigestive. ART. 377 - La Scuola rilascia il titolo di Specialista in Otorinolaringoiatria. ART. 378 - Il corso ha la durata di 4 anni. ART. 379 - La Scuola ha sede amministrativa c/o il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Trapianti d'Organo - Clinica Otorinolaringoiatria. Concorrono al funzionamento della Scuola le strutture del Servizio di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale "S. Giovanni di Dio" di Cagliari, convenzionato con l'Universita' di Cagliari come Clinica Otorinolaringoiatrica. Potranno altresi' concorrere le strutture della Facolta' di Medicina e Chirurgia e quelle del S.S.N. individuabili nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6 comma 2 del D.L.vo 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla Tabella A e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline. ART. 380 - In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la Scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in 3 per ciascun anno di corso, per un totale di 12 specializzandi. ART. 381 - Le Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono quelli indicati nella sottoriportata tabella: Tabella A A. Area propedeutica Obiettivo: lo specializzando deve apprendere conoscenze approfondite di anatomofisiologia e di anatomia chirurgica e deve apprendere le conoscenze necessarie alla valutazione epidemiologica ed alla sistemazione dei dati clinici, anche mediante sistemi informatici. Settori: E09A Anatomia Umana; E06A Fisiologia Umana; F01X Statistica Medica. B. Area di Semeiotica Generale e Strumentale e di Metodologia Clinica Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze semeiologiche e la padronanza delle metodologie di laboratorio e strumentali per attuare i procedimenti diagnostici delle malattie di interesse chirurgico; lo specializzando deve apprendere i fondamenti dell'epicrisi della pratica clinica chirurgica. Settori: F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F15A Otorinolaringoiatria; F15B Audiologia; F08A Chirurgia Generale; F18X Diagnostica per Immagini e Radioterapia. C. Area di Anatomia Chirurgica e Corso d'Operazioni Obiettivo: lo specializzando deve apprendere fondamentali tecniche chirurgiche; Settori: F06A Anatomia Patologica; F15A Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia Generale. D. Area di Otorinolaringoiatria Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la metodologia diagnostica e le tecniche chirurgiche di pertinenza otorinolaringoiatrica. Settori: F15A Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia Generale; F13C Chirurgia Maxillo-Facciale. E. Area di Anestesiologia e valutazione critica Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le metodologie di anestesia e terapia del dolore, in modo da poter collaborare attivamente con gli specialisti di settore per l'adozione della piu' opportuna condotta clinica; deve inoltre acquisire gli elementi per procedere alla valutazione critica degli atti clinici ed alle considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche. Settori: F15A Otorinolaringoiatria; F08A Chirurgia Generale; F21X Anestesiologia; F22B Medicina Legale. ART. 382 - Lo Standard complessivo di addestramento professionale e' quello indicato nella sottoriportata tabella: Tabella B Lo specializzando, per essere ammesso all'esame di diploma, deve: - aver frequentato una annualita' di chirurgia generale; - aver acquisito una preparazione professionale specifica basata sulla dimostrazione di aver personalmente eseguito atti medici specialistici come di seguito specificato: 1. almeno 50 interventi di alta chirurgia, dei quali almeno il 10% condotti come primo operatore; 2. almeno 100 interventi di media chirurgia, compresi interventi di chirurgia generale, dei quali almeno il 20% condotti come primo operatore; 3. almeno 250 interventi di piccola chirurgia dei quali almeno il 30% condotti come primo operatore. Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico." Il presente decreto sara' inviato al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Cagliari, 22 agosto 1997 Il rettore: MISTRETTA