Art. 2.
  1. L'importatore parallelo  che effettua, nei limiti  e nelle forme
stabilite dalla  normativa vigente, in uno  stabilimento farmaceutico
debitamente   autorizzato    dal   Ministero   della    sanita',   il
riconfezionamento   della    specialita'   medicinale    oggetto   di
importazione parallela  e' tenuto  a darne espressa  comunicazione al
Ministero della sanita'.