ART. 10
                      SVILUPPO DI INQUADRAMENTO
1. I passaggi di livello del personale inquadrato  nel  livello  base
9.0 e livello differenziato 9.1 potranno avvenire secondo le seguenti
modalita':
a)  partecipazione  di  personale interno a concorsi pubblici banditi
dall'Ente per il reperimento di personale in  relazione  a  posizioni
disponibili e vacanti la cui copertura e' necessaria per l'esecuzione
delle  attivita'  previste anche in deroga ai limiti di eta' previsti
per i concorrenti esterni;
b) valutazioni selettive interne anche con procedure  concorsuali  di
personale  che  presenta  uno  sviluppo professionale particolarmente
rilevante in termini di capacita' acquisite e dimostrate.
Le posizioni da mettere a concorso di cui  alla  lettera  a)  saranno
definite in sede di pianificazione operativa annuale.
I  passaggi  di cui alla lettera b) avranno luogo con cadenza annuale
per  una  frazione  non  superiore  al  7%  del  personale  dell'Area
dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali.
Sempre nel limite del 7% annuale sopracitato potranno altresi' essere
effettuate,  al  di  fuori  delle  operazioni  periodiche,  revisioni
dell'inquadramento,  in   casi   eccezionali,   nei   quali   risulti
oggettivamente   manifesta   e   verificata  -  attraverso  modalita'
procedurali specifiche - una crescita  professionale  del  dipendente
tale  da  far  corrispondere  l'attivita'  da  questi  svolta  in via
stabile, ai  contenuti  e  ad  ogni  altro  elemento  proprio  di  un
superiore livello differenziato.
 I passaggi di livello conseguenti alle valutazioni selettive annuali
relative al quadriennio 1994-1997 avranno decorrenza 1 gennaio 1997 e
31 dicembre 1997 nei limiti delle disponibilita' finanziarie definite
per il secondo biennio contrattuale.
2.  Lo sviluppo professionale dei dipendenti sempre nel limite del 7%
di cui al comma 1 sara' anche valutato nei  tre  mesi  successivi  al
rientro  da  periodi  di  congedo  per  motivi  di studio, di ricerca
scientifica o di collaborazione industriale e nei casi di rientro  in
servizio  di  dipendenti  gia'  collocati fuori ruolo ed in genere da
aspettative  previste  da  specifiche  disposizioni  di  legge,   ove
sussista   l'interesse   dell'Ente   di   valorizzare   la  capacita'
professionale in tale periodo acquisita dai dipendenti medesimi.
3. Le procedure relative alle valutazioni selettive di cui al comma 1
e ad eventuali attribuzioni  di  diverso  profilo  nell'ambito  dello
stesso livello saranno definite con atto dell'Ente previa valutazione
conclusiva  a  livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata
alla verifica della coerenza di procedure e criteri  con  il  dettato
contrattuale.
4. Le Commissioni di valutazione a livello di Ente saranno articolate
per   qualifiche   professionali   e  composte  da  esperti  di  alta
qualificazione anche esterni.