ART. 11 SUPERMINIMI E PREMI DI PRODUTTIVITA' 1. Entro il 1 trimestre di ogni anno la Direzione dell'Ente assegnera' ad ogni Unita' della Macrostruttura due disponibilita' finanziarie relative, rispettivamente, ai superminimi ed ai premi di produttivita', da attribuire al personale appartenente all'Area Dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali. L'assegnazione sara' preceduta dalla definizione da parte dell'Ente di procedure e criteri per l'attribuzione dei premi e dei superminimi; tale definizione avverra' previa valutazione conclusiva a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale. Successivamente ogni singola Unita' di Macrostruttura procedera' all'attribuzione di detti superminimi e premi in modo autonomo. 2. Gli importi relativi ai premi saranno stanziati con il bilancio dell'esercizio cui la valutazione si riferisce e saranno erogati in un'unica soluzione con la retribuzione del successivo mese di giugno. Le modalita' di finanziamento dei premi di produttivita' sono definite nel successivo art. 35 del presente contratto. 3. L'entita' complessiva delle disponibilita' per i superminimi e' determinata in applicazione del successivo art. 33.