ART. 11
                SUPERMINIMI E PREMI DI PRODUTTIVITA'
1.  Entro  il  1  trimestre  di  ogni  anno  la  Direzione  dell'Ente
assegnera'  ad  ogni  Unita'  della Macrostruttura due disponibilita'
finanziarie relative, rispettivamente, ai superminimi ed ai premi  di
produttivita',  da  attribuire  al  personale  appartenente  all'Area
Dirigenziale   e   delle    specifiche    tipologie    professionali.
L'assegnazione  sara'  preceduta dalla definizione da parte dell'Ente
di  procedure  e  criteri  per  l'attribuzione  dei   premi   e   dei
superminimi;  tale definizione avverra' previa valutazione conclusiva
a  livello  nazionale  con  le  OO.SS.  firmatarie  finalizzata  alla
verifica  della  coerenza  di  procedure  e  criteri  con  il dettato
contrattuale.
Successivamente ogni  singola  Unita'  di  Macrostruttura  procedera'
all'attribuzione di detti superminimi e premi in modo autonomo.
2.  Gli  importi  relativi ai premi saranno stanziati con il bilancio
dell'esercizio cui la valutazione si riferisce e saranno  erogati  in
un'unica soluzione con la retribuzione del successivo mese di giugno.
Le  modalita'  di  finanziamento  dei  premi  di  produttivita'  sono
definite nel successivo art. 35 del presente contratto.
3. L'entita' complessiva delle disponibilita' per  i  superminimi  e'
determinata in applicazione del successivo art. 33.