ART. 18
                                FERIE
1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo
di ferie di 31 giorni lavorativi che assorbono le sei giornate di cui
all'art. 1 lettere a) e b) della Legge 23 dicembre 1977 n. 937.
 Dal computo dei suddetti giorni viene escluso il  sabato  che,  agli
effetti delle ferie, e' considerato giornata non lavorativa.
2. Il diritto alle ferie matura dal 1 gennaio di ciascun anno.
 Il  dipendente  assunto  posteriormente a tale data ha diritto ad un
numero di giorni  di  ferie  proporzionale  al  periodo  di  servizio
prestato.
3. Le ferie vanno godute, di norma, nell'anno di riferimento.
 Nel  caso  di  provate esigenze di servizio o su esplicita richiesta
del dipendente, le ferie possono essere  fatte  godere  entro  il  31
luglio dell'anno successivo.
 Trascorso  tale  termine,  le  ferie  stesse possono essere disposte
d'ufficio.
4. Il riposo annuale per ferie ha normalmente carattere continuativo.
Le ferie devono essere fruite secondo turni da stabilirsi in modo  da
garantire  il regolare svolgimento dell'attivita', tenuto conto delle
esigenze dei dipendenti.
5. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non  pregiudica
il  diritto  alle ferie maturate e non godute per specifiche esigenze
di servizio o per comprovate cause di  forza  maggiore.  In  caso  di
risoluzione  nel corso dell'anno, il dipendente ha diritto alle ferie
stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati.
6. Per eccezionali esigenze di servizio l'Ente puo' rinviare o  anche
interrompere  le  ferie,  fermo il diritto da parte del dipendente di
fruire delle ferie stesse, o di completarne il godimento nello stesso
anno in cui si riferiscono  le  ferie  e  comunque  entro  il  limite
temporale  previsto nel precedente 3 comma, e di ottenere il rimborso
delle eventuali spese che egli  dimostri  di  avere  sostenuto  nella
circostanza, nonche' il rimborso delle spese di viaggio
7.  Non  e'  ammessa  rinuncia  espressa  o tacita alle ferie, ne' la
sostituzione di esse con compenso alcuno, salvo che per i  dipendenti
che cessino dal servizio per eventi non prevedibili senza aver potuto
usufruire  delle ferie relative all'anno solare in cui e' avvenuta la
cessazione, nonche' per quei  dipendenti  che  cessino  dal  servizio
senza  aver  potuto  usufruire  - per motivate specifiche esigenze di
servizio ovvero per documentate cause di forza maggiore - delle ferie
maturate e non godute al momento della cessazione.
8. Saranno eventualmente stabiliti, previa contrattazione  decentrata
al  livello di singola sede di lavoro dell'Ente uno o piu' periodi di
ferie collettive per l'effettuazione di attivita' di  manutenzione  o
per  altre particolari esigenze di funzionamento della sede di lavoro
stessa.