ART. 20
                              PERMESSI
1. A domanda del dipendente e sulla base  di  idonea  documentazione,
sono concessi permessi retribuiti per:
-  partecipazione  a  concorsi  od  esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento delle prove: complessivamente otto giorni all'anno;
- lutti per coniuge, parenti entro il  secondo  grado  ed  affini  di
primo grado, nascita dei figli: tre giorni consecutivi per evento nel
limite di 5 giorni complessivi per anno;
 A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno,
fino  a  tre  giorni di permesso complessivi, anche frazionabili, per
particolari esigenze di carattere personale o familiare.
2. Ove contragga matrimonio, il dipendente ha titolo ad un congedo di
15 giorni consecutivi di  calendario,  non  computabili  come  ferie,
senza decurtazione della retribuzione.
3.  Al  personale classificato esposto di categoria "A", ai sensi del
D.lgs.  n.  230/1995,  verra'   annualmente   concesso   un   periodo
continuativo  di  ferie  aggiuntive  di 15 giorni. Tale periodo viene
ridotto  proporzionalmente  in  relazione  ai  periodi   di   mancata
effettiva esplicazione di detta attivita' nel corso dell'anno.
4.  Il  dipendente puo' assentarsi dal lavoro, previa autorizzazione,
con possibilita' di recuperare le ore non lavorate nei  limiti  di  3
ore  giornaliere e 36 ore annuali. Il recupero deve avvenire entro il
mese successivo.
 In  caso  di  mancato  recupero  si   determina   la   proporzionale
decurtazione della retribuzione.
5.  Il dipendente dovra' comunicare all'Ente gli elementi necessari a
verificare che ricorrano le condizioni  perche'  possa  usufruire  di
altri  permessi  retribuiti  previsti  da  specifiche disposizioni di
legge.