ART. 21
                         DIRITTO ALLO STUDIO
1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi
straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore  individuali.
I  permessi  di  cui  sopra  sono  concessi per la frequenza di corsi
finalizzati  al  conseguimento  di  titoli   di   studio   in   corsi
universitari, postuniversari.
2.  Per  la  concessione  dei  permessi  di cui al comma precedente i
dipendenti interessati  debbono  presentare,  prima  dell'inizio  dei
corsi,  il  certificato  di  iscrizione e al termine degli stessi, il
certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.
3. Qualora le richieste superino il tre per  cento  delle  unita'  in
servizio    all'inizio   dell'anno,   potranno   essere   predisposte
graduatorie dei richiedenti anche per rispettive sedi da definirsi in
sede di contrattazione decentrata nei  limiti  di  detta  percentuale
complessiva.
4.  Il personale interessato ai corsi di cui al precedente comma 1 ha
diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze  di  servizio,  a
turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione
agli esami e non e' obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o
durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
5.  Con norme attuative saranno definite le modalita' di applicazione
ai dipendenti delle disposizioni legislative in materia di accesso ai
dottorati di ricerca.
6. I permessi previsti dal  presente  articolo  non  potranno  essere
concessi   al   dipendente  in  possesso  di  diploma  di  istruzione
secondaria superiore o di laurea che intenda conseguire un  ulteriore
diploma o laurea.