ART. 25
    TUTELA DEI DIPENDENTI IN PARTICOLARI CONDIZIONI PSICO-FISICHE
1. Allo scopo  di  favorire  la  riabilitazione  ed  il  recupero  di
dipendenti  nei  confronti  dei  quali  sia  stata  attestata, da una
struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate
previste dalle leggi regionali vigenti, la necessita' di sottoporsi a
terapie salva vita, la condizione di portatore di  handicap  o  grave
debilitazione  psico-fisica  e  che  si  impegnino a sottoporsi ad un
progetto terapeutico di  recupero  predisposto  e  controllato  dalle
strutture  medesime,  sono  stabilite  le seguenti misure di sostegno
secondo le modalita' di esecuzione del progetto:
a)  in  caso  di  assenze  dovute  al   ricovero   presso   strutture
specializzate   l'Ente   riconosce  al  dipendente  il  diritto  alla
conservazione del posto per l'intera durata del ricovero stesso;  per
il  periodo  eccedente quello di trattamento con retribuzione intera,
compete la retribuzione  ridotta  alla  meta'  sino  al  termine  del
ricovero;
b)  concessione  di  permessi giornalieri orari retribuiti nel limite
massimo di due ore per la durata del progetto di recupero;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti
normativi e retributivi previsti per il rapporto  a  tempo  parziale,
limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d)  utilizzazione  del  dipendente  in  attivita'  diverse  da quelle
abituali e compatibili con  il  livello  di  inquadramento  posseduto
quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica
come supporto della terapia in atto.
2.  I  dipendenti  i  cui  parenti  entro il 2 grado si trovino nelle
condizioni  previste  dal  comma  precedente  ed   abbiano   iniziato
l'esecuzione  del  progetto di recupero, hanno diritto ad ottenere la
concessione dell'aspettativa per  motivi  di  famiglia  per  l'intera
durata del progetto medesimo.
3. Per i dipendenti portatori di handicap e in particolari condizioni
fisiche l'Ente provvedera' a:
a)  individuare,  al  fine  della  loro  rimozione,  gli ostacoli che
limitano l'accesso  e  la  libera  utilizzazione  degli  ambienti  di
lavoro;
b) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire
la piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi.
4.   Per   tutto   quanto   non  espressamente  disciplinato  trovano
applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 104/92.