ART. 35
               PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
1.  Allo  scopo  di  incentivare  la  produttivita'   collettiva   ed
individuale   l'Ente   provvede   all'erogazione   di  premi  per  la
valorizzazione dei dipendenti e del  loro  contributo  all'efficienza
organizzativa e funzionale dell'Ente.
Le risorse finanziarie necessarie possono derivare da:
-  un  accesso,  nei  limiti precisati dal prospetto redatto ai sensi
degli articoli 51, comma 1 e 52 comma 3 del  decreto  legislativo  n.
29/93  che  accompagna  il  presente  contratto,  ad  una quota delle
disponibilita' definite per il rinnovo contrattuale;
- una frazione non superiore al 20 per cento dei ricavi relativi alle
prestazioni  di  personale  derivanti  dalle  Entrate  Programmatiche
dell'Ente (diverse dal Contributo Ordinario dello Stato).
I   dati  di  riferimento  da  assumere  sono  quelli  dell'esercizio
precedente.
Detto fondo e' costituito a  livello  di  Ente  e  le  disponibilita'
complessive sono ripartite fra l'Area tecnico-amministrativa e l'Area
dirigenziale  e delle specifiche tipologie professionali contrattuali
come di seguito indicato:
- per il 70% con riferimento al parametro del monte salari;
- per il 30% con riferimento al numero  dei  dipendenti  di  ciascuna
area.
 I  compensi  verranno  erogati sulla base di uno o piu' dei seguenti
criteri:
a) precisione e qualita' delle prestazioni svolte;
b) capacita' di adattamento operativo al contesto di intervento, alle
esigenze  di  flessibilita'   ed   alla   gestione   di   cambiamenti
organizzativi;
c)  orientamento  all'utenza ed alla collaborazione all'interno della
unita' di appartenenza e tra unita' di appartenenza diverse;
d) capacita' di proporre  soluzioni  innovative  e  contribuire  alla
realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali.
2.  Le modalita' per l'attuazione saranno definite con determinazione
del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Ente   previa   valutazione
conclusiva  a  livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata
alla verifica della coerenza di procedure e criteri  con  il  dettato
contrattuale.    La   deliberazione   dell'Ente   diventa   operativa
contestualmente  con   l'approvazione   ministeriale   del   Bilancio
Preventivo   dell'Ente   di  ciascun  esercizio.  I  risultati  delle
operazioni saranno portati a conoscenza delle OO.SS. firmatarie.
3. La gestione di una quota delle  risorse  complessive  puo'  essere
affidata  a  ciascuna  unita'  funzionale  per  la  realizzazione  di
obiettivi definiti localmente sulla base di  priorita',  indirizzi  e
limiti stabiliti a livello di Ente.