ART. 35 PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ED INDIVIDUALE 1. Allo scopo di incentivare la produttivita' collettiva ed individuale l'Ente provvede all'erogazione di premi per la valorizzazione dei dipendenti e del loro contributo all'efficienza organizzativa e funzionale dell'Ente. Le risorse finanziarie necessarie possono derivare da: - un accesso, nei limiti precisati dal prospetto redatto ai sensi degli articoli 51, comma 1 e 52 comma 3 del decreto legislativo n. 29/93 che accompagna il presente contratto, ad una quota delle disponibilita' definite per il rinnovo contrattuale; - una frazione non superiore al 20 per cento dei ricavi relativi alle prestazioni di personale derivanti dalle Entrate Programmatiche dell'Ente (diverse dal Contributo Ordinario dello Stato). I dati di riferimento da assumere sono quelli dell'esercizio precedente. Detto fondo e' costituito a livello di Ente e le disponibilita' complessive sono ripartite fra l'Area tecnico-amministrativa e l'Area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali contrattuali come di seguito indicato: - per il 70% con riferimento al parametro del monte salari; - per il 30% con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna area. I compensi verranno erogati sulla base di uno o piu' dei seguenti criteri: a) precisione e qualita' delle prestazioni svolte; b) capacita' di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilita' ed alla gestione di cambiamenti organizzativi; c) orientamento all'utenza ed alla collaborazione all'interno della unita' di appartenenza e tra unita' di appartenenza diverse; d) capacita' di proporre soluzioni innovative e contribuire alla realizzazione di miglioramenti organizzativi e gestionali. 2. Le modalita' per l'attuazione saranno definite con determinazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente previa valutazione conclusiva a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale. La deliberazione dell'Ente diventa operativa contestualmente con l'approvazione ministeriale del Bilancio Preventivo dell'Ente di ciascun esercizio. I risultati delle operazioni saranno portati a conoscenza delle OO.SS. firmatarie. 3. La gestione di una quota delle risorse complessive puo' essere affidata a ciascuna unita' funzionale per la realizzazione di obiettivi definiti localmente sulla base di priorita', indirizzi e limiti stabiliti a livello di Ente.