ART. 36
    RIASSEGNAZIONE FONDI TRATTAMENTI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE
1. Nel periodo di vigenza contrattuale qualora le somme stanziate dal
fondo per il finanziamento dei trattamenti accessori, del  fondo  per
l'incentivazione  della produttivita' collettiva ed individuale e del
fondo per l'indennita' di responsabilita' non siano  state  impiegate
nei  relativi  esercizi  finanziari  sono  riassegnate nell'esercizio
dell'anno successivo.
2.  Le  eventuali  eccedenze  del  fondo  per  il  finanziamento  dei
trattamenti  accessori sono utilizzate per finanziare il fondo per la
produttivita' collettiva e individuale e il fondo per l'indennita' di
responsabilita'.