ART. 36 RIASSEGNAZIONE FONDI TRATTAMENTI ACCESSORI DELLA RETRIBUZIONE 1. Nel periodo di vigenza contrattuale qualora le somme stanziate dal fondo per il finanziamento dei trattamenti accessori, del fondo per l'incentivazione della produttivita' collettiva ed individuale e del fondo per l'indennita' di responsabilita' non siano state impiegate nei relativi esercizi finanziari sono riassegnate nell'esercizio dell'anno successivo. 2. Le eventuali eccedenze del fondo per il finanziamento dei trattamenti accessori sono utilizzate per finanziare il fondo per la produttivita' collettiva e individuale e il fondo per l'indennita' di responsabilita'.