ART. 4
                       LAVORO A TEMPO PARZIALE
1. Possono essere costituiti rapporti di lavoro a tempo parziale  con
prestazione lavorativa ridotta che puo' variare, da un minimo del 40%
ad  un  massimo  dell'80%  del  normale orario di lavoro, sia di tipo
orizzontale (con orario  di  lavoro  articolato  su  tutti  i  giorni
lavorativi  della  settimana),  che  di tipo verticale (con orario di
lavoro articolato su 2/4 giorni settimanali). Per detti  rapporti  e'
applicabile  la  normativa  che  regola il rapporto di lavoro a tempo
pieno, se non diversamente stabilito ed in quanto compatibile con  la
specificita' del rapporto.
2. Il numero percentuale dei lavoratori che possono essere occupati a
tempo  parziale  non  puo'  superare  il 10% del riferimento numerico
fissato con il Decreto  Interministeriale  emanato  il  6.5.1994  dal
Ministro   per   la   Funzione  Pubblica  d'intesa  con  il  Ministro
dell'Industria, del  Commercio  e  dell'Artigianato  in  applicazione
dell'art. 5 comma 28 della legge 537/93.
Resta  esclusa,  per  il  personale  con  rapporto  di lavoro a tempo
parziale,  la  possibilita'  di  effettuare  prestazioni  di   lavoro
straordinario, nonche' di fruire, a qualsiasi titolo, di benefici che
comportino  riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelli previsti da
specifiche disposizioni di legge.
3. Il rapporto di lavoro  a  tempo  parziale  resta  precluso  per  i
dipendenti  che  ricoprano  abitualmente  incarichi di struttura o di
coordinamento  e/o  comportanti  l'obbligo  della  resa   del   conto
giudiziale,  ovvero  l'esercizio di attivita' lavorativa di carattere
ispettivo, ovvero organizzata in turni, ovvero  comportante  obblighi
di  reperibilita'  ed  in ogni caso per posizioni che sotto qualsiasi
forma comportano lo svolgimento di funzioni di direzione.
4. Il trattamento economico del personale con rapporto  di  lavoro  a
tempo  parziale  e' dovuto in proporzione al ridotto orario di lavoro
prestato.
Con il rapporto a tempo parziale  e'  incompatibile  l'erogazione  di
competenze accessorie, fatta esclusione delle indennita' di disagiata
sede  e  di  quelle  connesse  alla particolarita' delle modalita' di
svolgimento dell'attivita', da corrispondersi in ragione della natura
della indennita' stessa, per intero  o  in  proporzione  alla  durata
della prestazione di lavoro.
Fermo  restando  il  trattamento  retributivo nei termini suddetti, i
dipendenti con  rapporto  di  lavoro  a  tempo  parziale  orizzontale
fruiscono  dello  stesso  numero  di giornate di ferie previste per i
lavoratori a tempo pieno; per i dipendenti con rapporto di  lavoro  a
tempo   parziale   verticale   il   numero  delle  ferie  e'  ridotto
proporzionalmente.
L'ammontare dei permessi di cui all'ultimo capoverso del comma 1 e al
comma 4 dell'art. 20 e' ridotto in proporzione al ridotto  orario  di
lavoro prestato.
5.  I  dipendenti  con  rapporto  di lavoro a tempo parziale potranno
fruire dei servizi aziendali compatibilmente con le strutture  e  gli
strumenti   attualmente  previsti  dall'Ente  per  i  dipendenti  con
rapporto di lavoro a tempo pieno. Resta esclusa per i dipendenti  con
rapporto  a  tempo  parziale  orizzontale di durata inferiore a 5 ore
giornaliere la fruizione del servizio di mensa.
6. I criteri per valutare le domande di trasformazione  del  rapporto
di  lavoro  del  personale  a  tempo  pieno  saranno  determinati dal
Consiglio di Amministrazione dell'Ente previa valutazione  conclusiva
a  livello  nazionale  con  le  OO.SS.  firmatarie  finalizzata  alla
verifica della  coerenza  di  procedure  e  criteri  con  il  dettato
contrattuale.
 Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale saranno oggetto di esame da parte dell'Ente sulla base
dei criteri di precedenza di seguito riportati:
a) dipendenti in particolari condizioni fisiche o psico-fisiche quali
sono  considerate  agli  articoli 25 e 26 del presente contratto, nei
limiti stabiliti dall'art. 25, comma 1, punto c);
b) dipendenti per  i  quali  sia  attestata  l'esistenza  nel  nucleo
familiare  di  persone  che  presentino  una  delle  condizioni sopra
precisate;
c) dipendenti con figli in eta' prescolare e scolare;
d) dipendenti che prestino attivita' di cura ed assistenza a  persone
anziane.
A  parita'  di requisiti la precedenza va accordata al dipendente con
maggiore anzianita' di servizio nell'Ente.
Nel caso sia  pari  l'anzianita'  di  servizio  la  precedenza  segue
l'ordine temporale di presentazione della domanda.
7.  In  caso  di  esigenze che richiedano la copertura di posizioni a
tempo pieno e' data la precedenza alla trasformazione del rapporto di
lavoro per i dipendenti a tempo parziale  con  priorita'  per  coloro
che,  gia'  in  possesso  dei  requisiti  sia  professionali  che  di
inquadramento richiesti per la copertura  della  posizione  predetta,
avevano  in  precedenza  trasformato  il  rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo  parziale  fatto  comunque  salvo  quanto  previsto  al
precedente  comma.  A  tal fine si tiene conto del maggior periodo di
servizio svolto a tempo parziale e, in caso di parita' della maggiore
anzianita'  di  servizio,  salvo  quanto   disposto   al   precedente
capoverso.
8.  Le  richieste di passaggio al lavoro a tempo parziale o viceversa
di ritorno al tempo pieno, sono possibili dopo  che  siano  trascorsi
tre   anni   dall'assunzione  o  dall'ultima  trasformazione,  previo
consenso dell'Unita' di appartenenza, con delibera del  Consiglio  di
Amministrazione.
E' possibile per eventi di carattere eccezionale, derogare al termine
suddetto, sentite le OO.SS. firmatarie.
9.  L'Ente  non potra' comunque procedere alla emanazione di bandi di
concorso per la copertura di posti a  tempo  pieno  che  siano  stati
trasformati in posti a tempo parziale.
10. Le nuove norme attuative relative all'istituto in oggetto saranno
emanate  dall'Ente  entro  tre  mesi  dalla stipulazione del presente
contratto.