ART. 40
                    INDENNITA' DI SEDE DISAGIATA
1. Ai dipendenti con sede di lavoro presso i  Centri  del  Brasimone,
della Trisaia e di Saluggia, spetta una indennita' mensile pari a:
 L. 130.000 per il C.R. Brasimone;
 L.  65.000 per i C.R. Trisaia e Saluggia.
2.  Per  periodi di assenza superiori ai 15 giorni l'indennita' viene
proporzionalmente ridotta.