ART. 40 INDENNITA' DI SEDE DISAGIATA 1. Ai dipendenti con sede di lavoro presso i Centri del Brasimone, della Trisaia e di Saluggia, spetta una indennita' mensile pari a: L. 130.000 per il C.R. Brasimone; L. 65.000 per i C.R. Trisaia e Saluggia. 2. Per periodi di assenza superiori ai 15 giorni l'indennita' viene proporzionalmente ridotta.