ART. 45
                    INDENNITA' DI RESPONSABILITA'
1. Al personale  inquadrato   nel livello base 9.0  e    nei  livelli
differenziati  9.1  e  9.2  puo'  essere  attribuita  una  indennita'
accessoria mensile lorda  revocabile  di  importo  variabile  tra  £.
200.000  e  £. 500.000 finalizzata a remunerare particolari posizioni
di responsabilita' e specialistiche.
2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1 l'Ente
individua il periodo di riferimento, le posizioni  organizzative,  le
funzioni  di responsabilita' specialistiche alle quali collegare tale
elemento  di  retribuzione  accessoria  tenendo  conto  dei  seguenti
criteri:
* livello di responsabilita';
*  complessita'  e  ampiezza  delle  competenze  attribuite  con atto
formale  per  l'espletamento  di   funzioni   di   direzione   e   di
coordinamento di strutture organizzative.
Con  lo  stesso  provvedimento  l'Ente  definira' eventuali modifiche
peculiari  per  la  verifica  dell'assolvimento  degli  obblighi   di
presenza lavorativa.
3. L'indennita' cessa di essere corrisposta qualora il dipendente non
sia  piu'  adibito  alle  posizioni  organizzative  ed  alle funzioni
specialistiche e di responsabilita' individuate ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento di detta indennita' si  provvedera'  mediante
apposito   fondo   costituito   da  una  quota  delle  disponibilita'
finanziarie stabilite per la definizione del contratto collettivo  di
lavoro  relativo  al  biennio  economico  1996/1997.  L'indennita' di
responsabilita' verra' attribuita con decorrenza 1 gennaio 1997.
5.  I  criteri  per  l'attribuzione  dell'indennita'  alle  posizioni
organizzative  individuate  dall'Ente  ai  sensi  del  comma  2  sono
riportati nell'Allegato C) al presente contratto.