ART. 45 INDENNITA' DI RESPONSABILITA' 1. Al personale inquadrato nel livello base 9.0 e nei livelli differenziati 9.1 e 9.2 puo' essere attribuita una indennita' accessoria mensile lorda revocabile di importo variabile tra £. 200.000 e £. 500.000 finalizzata a remunerare particolari posizioni di responsabilita' e specialistiche. 2. Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1 l'Ente individua il periodo di riferimento, le posizioni organizzative, le funzioni di responsabilita' specialistiche alle quali collegare tale elemento di retribuzione accessoria tenendo conto dei seguenti criteri: * livello di responsabilita'; * complessita' e ampiezza delle competenze attribuite con atto formale per l'espletamento di funzioni di direzione e di coordinamento di strutture organizzative. Con lo stesso provvedimento l'Ente definira' eventuali modifiche peculiari per la verifica dell'assolvimento degli obblighi di presenza lavorativa. 3. L'indennita' cessa di essere corrisposta qualora il dipendente non sia piu' adibito alle posizioni organizzative ed alle funzioni specialistiche e di responsabilita' individuate ai sensi del comma 2. 4. Per il finanziamento di detta indennita' si provvedera' mediante apposito fondo costituito da una quota delle disponibilita' finanziarie stabilite per la definizione del contratto collettivo di lavoro relativo al biennio economico 1996/1997. L'indennita' di responsabilita' verra' attribuita con decorrenza 1 gennaio 1997. 5. I criteri per l'attribuzione dell'indennita' alle posizioni organizzative individuate dall'Ente ai sensi del comma 2 sono riportati nell'Allegato C) al presente contratto.