ART. 47
                          CUMULO INDENNITA'
1. Qualora ad un dipendente vengano  simultaneamente  corrisposte  le
indennita'  di  disagio ambientale, l'indennita' per uso di indumenti
protettivi e l'indennita'  di  operazione  di  impianti  nucleari  si
procede   ad   una   riduzione  pari  al  40%  dell'importo  relativo
all'indennita' di minor valore.
Qualora vengano  corrisposte  simultaneamente  due  delle  indennita'
sopracitate  si  procede  ad  una  riduzione pari al 20% dell'importo
relativo all'indennita' di minor valore.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente trovano applicazione dalla
data di stipulazione del presente contratto.