ART. 47 CUMULO INDENNITA' 1. Qualora ad un dipendente vengano simultaneamente corrisposte le indennita' di disagio ambientale, l'indennita' per uso di indumenti protettivi e l'indennita' di operazione di impianti nucleari si procede ad una riduzione pari al 40% dell'importo relativo all'indennita' di minor valore. Qualora vengano corrisposte simultaneamente due delle indennita' sopracitate si procede ad una riduzione pari al 20% dell'importo relativo all'indennita' di minor valore. 2. Le riduzioni di cui al comma precedente trovano applicazione dalla data di stipulazione del presente contratto.