ART. 53
                    INCOMPATIBILITA' DI IMPIEGHI
1.  Con  il  rapporto  di  lavoro  alle   dipendenze   dell'ENEA   e'
incompatibile  qualsiasi  impiego privato o pubblico e l'esercizio di
qualunque professione o industria  nonche'  di  qualsiasi  attivita',
anche  occasionale,  che  sia  in  conflitto  con  gli interessi ed i
compiti dell'Ente.
2. I  dipendenti  non  possono  coprire  cariche  di  consiglieri  di
amministrazione,  di  liquidatori e di sindaci di societa' ed enti di
qualsiasi  natura  salvo  che  cio'  non  sia   ritenuto   necessario
nell'interesse   dell'ENEA,   previa   delibera   del   Consiglio  di
Amministrazione,    soggetta    ad    approvazione    del    Ministro
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato.
3.  Il  dipendente per il quale venga accertata l'incompatibilita' e'
diffidato dal Presidente dell'Ente  a  cessare  dalla  situazione  di
incompatibilita'.
4.  Decorsi  15 giorni dalla diffida senza che l'incompatibilita' sia
cessata, il rapporto di impiego o di lavoro viene risolto.
5. La circostanza che il dipendente abbia  ottemperato  alla  diffida
non preclude l'eventuale azione disciplinare.
6. Ai fini della realizzazione di un pieno rapporto di collaborazione
fra ENEA e Organizzazioni costituenti la rete di ricerca nazionale, i
dipendenti   possono   essere   autorizzati   con  provvedimento  del
Presidente, sentito il Direttore Generale ad accettare  incarichi  di
insegnamento universitari per docenti a contratto di cui al D.P.R. n.
382/60.
 Al  dipendente  e'  consentito  optare per l'esercizio dell'incarico
durante o al di fuori dell'orario di lavoro. Qualora l'incarico venga
svolto  durante  l'orario  di  lavoro  sara'  devoluto  al   bilancio
dell'Ente  la  corrispondente  quota  di  retribuzione; se l'incarico
viene svolto al di fuori del normale orario il dipendente ha  diritto
a percepire l'intera retribuzione.