ART. 55
                         CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle
sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza,  l'entita'  della
sanzione e' determinata in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza
o  imperizia  dimostrate,  tenuto  conto  anche  della prevedibilita'
dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilita' connesse alla posizione  di  lavoro  occupata  dal
dipendente;
d)  rilevanza  del  danno  o  grado di pericolo arrecato all'Ente o a
terzi e del disservizio determinatosi;
e)  sussistenza  di  circostanze   aggravanti   o   attenuanti,   con
particolare  riguardo  al  comportamento del dipendente nei confronti
dell'Ente, degli altri dipendenti  e  terzi,  nonche'  ai  precedenti
disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
f)  concorso  nell'infrazione  di  piu'  dipendenti in accordo tra di
loro.
2. La recidiva nelle infrazioni previste al successivo comma 3,  gia'
sanzionate  nel  biennio  di  riferimento,  comporta  una sanzione di
maggiore gravita'.
3. La sanzione disciplinare  della  sospensione  dal  lavoro  fino  a
trenta  giorni  si  applica,  graduando  l'entita'  delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le infrazioni quali:
a) condotta non conforme a principi di correttezza verso l'Ente,  gli
altri dipendenti ovvero verso terzi;
b)  inosservanza  degli  obblighi  in  materia  di  prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro, indipendentemente dal fatto  che
ne  sia  derivato  un pregiudizio per il servizio o per gli interessi
dell'Ente o di terzi;
c) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela  del
patrimonio  dell'Ente,  nei  limiti previsti dall'articolo 6 della l.
n.300/70;
d) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti  assegnati,
tenuto conto dei carichi di lavoro ove applicabili;
e)  assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario
abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entita' della sanzione  e'
determinata  in  relazione  alla durata dell'assenza o dell'abbandono
del servizio,  al  disservizio  determinatosi,  alla  gravita'  della
violazione  dei  doveri  del dipendente, agli eventuali danni causati
all'Ente o ai terzi;
f) ingiustificato ritardo, fino a dieci giorni,  nel  raggiungere  la
sede assegnata dall'Ente;
g)  testimonianza falsa o reticente ovvero rifiuto di testimoniare in
procedimenti disciplinari;
h) comportamenti  minacciosi,  gravemente  ingiuriosi,  calunniosi  o
diffamatori, nei confronti di altri dipendenti o di terzi;
i)  responsabilita'  in  alterchi  con  ricorso  a vie di fatto negli
ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti o di terzi;
j)  manifestazioni  denigratorie nei confronti dell'Ente, fatte salve
le manifestazioni di liberta' di pensiero ai sensi dell'art. 1  della
legge n. 300/1970;
k)  atti  e  comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi
della dignita' della persona;
l)  violazione   dei   doveri   di   comportamento   non   ricompresi
specificatamente    nelle    lettere   precedenti da cui sia comunque
derivato grave danno all'Ente o a terzi.
4. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 56, comma 2, deve
essere avviato anche nel caso in cui sia  connesso  con  procedimento
penale   e   rimane  sospeso  fino  alla  sentenza  definitiva.    La
sospensione e' disposta anche ove la connessione emerga nel corso del
procedimento disciplinare.
Qualora l'Ente venga a conoscenza dei fatti che possono dar luogo  ad
una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di
condanna,   il  procedimento  disciplinare  e'  avviato  nei  termini
previsti dall'art. 56,  comma  2,  dalla  data  di  conoscenza  della
sentenza.
5.  Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del primo capoverso
del comma 8 e' attivato entro 180 giorni da quando  l'Ente  ha  avuto
notizia della sentenza definitiva.
6.  Al  codice  disciplinare  di cui al presente articolo deve essere
data pubblicita' mediante affissione in luogo  idoneo  accessibile  e
visibile a tutti i dipendenti entro quindici giorni dalla data di cui
all'art.  2,  comma  2.  Tale forma di pubblicita' e' tassativa ed il
codice disciplinare si applica dal quindicesimo giorno  successivo  a
quello dell'affissione.