ART. 56
                SANZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Le violazioni, da parte dei dipendenti,  dei  doveri  disciplinati
nell'articolo  51  del  presente  contratto  danno  luogo, secondo la
gravita'  dell'infrazione,   all'applicazione   previo   procedimento
disciplinare,  della  sanzione  della  sospensione dal lavoro e dalla
retribuzione fino a trenta giorni ove non si verifichino  fattispecie
di gravita' tale da configurare l'applicazione dell'art.60.
2.  L'Ente  non  puo'  adottare  alcun provvedimento disciplinare nei
confronti  del  dipendente,  se  non  previa  contestazione   scritta
dell'addebito,  da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre
20 giorni da quando il soggetto competente, che secondo l'ordinamento
dell'Ente e' tenuto alla contestazione, e' venuto  a  conoscenza  del
fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale
assistenza   di   un   procuratore   ovvero   di   un  rappresentante
dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non puo' avvenire prima  che
siano  trascorsi  cinque  giorni  lavorativi  dalla contestazione del
fatto che vi ha dato causa. Trascorsi  inutilmente  15  giorni  dalla
convocazione   per  la  difesa  del  dipendente,  la  sanzione  viene
applicata nei successivi 15 giorni.
4. Il responsabile della struttura in cui il  dipendente  lavora,  ai
fini  di  quanto  previsto al comma 2, comunica, entro trenta giorni,
all'ufficio competente  i  fatti  da  contestare  al  dipendente  per
l'istruzione del procedimento.
In  caso di mancata comunicazione nel termine predetto si dara' corso
all'accertamento  della  responsabilita'  del  soggetto  tenuto  alla
comunicazione.
5.  Al  dipendente  o,  su  sua espressa delega, al suo difensore, e'
consentito l'accesso a  tutti  gli  atti  istruttori  riguardanti  il
procedimento a suo carico.
6.  Il  procedimento  disciplinare  deve concludersi entro 120 giorni
dalla data della contestazione dell'addebito. Qualora non  sia  stato
portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7.  L'Ente  individua, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del
presente  contratto,  l'ufficio  competente   per   i   provvedimenti
disciplinari;  l'articolazione organizzativa e le specifiche funzioni
di detto ufficio verranno disciplinate in  modo  da  assicurare,  sia
nella  fase  istruttoria  che  decisionale,  determinate  garanzie di
imparzialita'.
8. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari,  sulla  base
degli  accertamenti  effettuati  e  delle giustificazioni addotte dal
dipendente, irroga la sanzione indicata  nel  comma  1  del  presente
articolo,  nel  rispetto  dei  principi e criteri di cui all'art. 55.
Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo  a  procedere
disciplinarmente   dispone  la  chiusura  del  procedimento,  dandone
comunicazione all'interessato.
9.  Per   quanto   concerne   l'applicazione   delle   procedure   di
conciliazione  si  rinvia  ai  commi  7  e 8 dell'art. 59 del decreto
legislativo n. 29/93.
10.  Con  il  consenso  del dipendente la sanzione applicabile, nelle
ipotesi di cui al comma 1, puo' essere ridotta di un terzo ma in  tal
caso  non  sono  piu'  esperibili l'impugnazione, ne' il tentativo di
conciliazione.
11.  Non  puo'  tenersi  conto  ad  alcun  effetto   delle   sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
12.  Il  provvedimento  di  cui  al comma 1 non solleva il lavoratore
dalle eventuali responsabilita'  di  altro  genere  nelle  quali  sia
incorso.
13. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art.
59 del decreto legislativo n. 29/1993.