ART. 57
     SOSPENSIONE CAUTELARE IN CORSO DI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
1. L'Ente, laddove riscontri la necessita' di espletare  accertamenti
su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare
punibile  con  la  sanzione  della  sospensione  dal servizio e dalla
retribuzione, puo' disporre, nel corso del procedimento disciplinare,
per motivate ragioni di opportunita', l'allontanamento dal lavoro del
dipendente per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con
conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude  con  la  sanzione
disciplinare  della  sospensione  dal  servizio con sospensione della
retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve  essere
computato   nella   sanzione,  ferma  restando  la  privazione  della
retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello
computato come sospensione dal servizio, e' valutabile  agli  effetti
dell'anzianita' di servizio.