ART. 59
                        OBBLIGHI DELLE PARTI
1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 58  la  risoluzione  del
rapporto  di  lavoro  avviene  automaticamente  al  verificarsi della
condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese  successivo  a
quello di compimento dell'eta' prevista. L'Ente comunica comunque per
iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto.
2.   Nel   caso  di  dimissioni  del  dipendente  questi  deve  darne
comunicazione scritta all'Ente rispettando i termini di preavviso  di
cui al successivo art. 62.