ART. 61
                      COLLEGIO DI CONCILIAZIONE
1. Ferma restando, in  ogni  caso,  la  possibilita'  di  ricorso  al
giudice  competente  avverso  agli  atti  applicativi dell'art.60 del
vigente  C.C.L.  il  dipendente  puo'  attivare   le   procedure   di
conciliazione disciplinate nel presente articolo e istituite ai sensi
dell'art.59, del D. Lgs n. 29 del 1993.
2.  Il dipendente ove non ritenga giustificata la motivazione fornita
dall'Ente o nel caso in cui tale motivazione non sia  stata  indicata
contestualmente  alla  comunicazione  del  recesso, puo' ricorrere al
Collegio previsto dal comma 4.
3. Il ricorso deve essere inoltrato a mezzo lettera raccomandata  con
avviso di ricevimento, che cotituisce prova del rispetto dei termini,
entro  trenta  giorni  dal ricevimento della comunicazione scritta di
licenziamento. Il ricorso al Collegio non ha effetto  sospensivo  del
recesso dell'Ente.
4.  Il  Collegio  di  conciliazione  e'  composto  di  tre membri. Il
dipendente ricorrente e l'Ente designano un componente ciascuno, e  i
due  componenti  cosi'  designati  nominano  di comune accordo, entro
cinque giorni dalla  loro  designazione,  il  terzo  componente,  con
funzioni di presidente.
5.   Il   dipendente   interessato  provvede  alla  designazione  del
componente che lo rappresenta nell'atto di ricorso.  L'Ente  comunica
per  iscritto  al  ricorrente  la  designazione del componente che lo
rappresenta entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso.
6. In caso di mancato accordo o comunque di non rispetto dei  termini
previsti  nei  commi  4  e 5 per la designazione dei componenti, essi
vengono designati, su richiesta di una delle  parti,  dal  Presidente
del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale l'Ente.
7.  Il  Collegio,  presenti le parti in causa, o, eventualmente, loro
rappresentanti,  deve  esperire  preliminarmente  un   tentativo   di
conciliazione  per  verificare la sussistenza delle condizioni per la
revoca del recesso.
8. Ove si pervenga alla  conciliazione  e  in  tale  sede  l'Ente  si
obblighi  a  riassumere  il  dipendente,  il  rapporto prosegue senza
soluzione di continuita'; in caso contrario, il Collegio, sentite  le
parti  in  causa,  emette  la propria decisione, alla quale l'Ente e'
tenuto a conformarsi anche nel caso di cui al comma 15.
9.  La  procedura  per  la  conciliazione  e  per  l'emissione  della
decisione   deve   esaurirsi   entro   60  giorni  dalla  data  della
costituzione del Collegio.
10. Ove il Collegio,  con  motivato  giudizio,  accolga  il  ricorso,
dispone  a carico dell'Ente un indennita' supplementare, determinata,
in relazione alla valutazione dei fatti e delle  circostanze  emerse,
tra   un   minimo  pari  al  corrispettivo  del  preavviso  maturato,
maggiorato dell'importo equivalente a due mensilita', ed  un  massimo
pari al corrispettivo di 22 mensilita'.
11.  L'indennita' supplementare di cui al comma 10 e' automaticamente
aumentata, ove l'eta' del dipendente sia compresa fra i  46  e  i  56
anni, nelle seguenti misure:
 7 mensilita' in corrispondenza del 51 anno compiuto;
 6 mensilita' in corrispondenza del 50 e 52 anno compiuto;
 5 mensilita' in corrispondenza del 49 e 53 anno compiuto;
 4 mensilita' in corrispondenza del 48 e 54 anno compiuto;
 3 mensilita' in corrispondenza del 47 e 55 anno compiuto;
 2 mensilita' in corrispondenza del 46 e 56 anno compiuto.
12.  Le mensilita' di cui ai commi 10 e 11 sono corrisposte in misura
pari alla retribuzione fondamentale mensile.
13. In caso di accoglimento del ricorso,  l'Ente  non  puo'  assumere
altro  dipendente  nel  posto precedentemente coperto dal ricorrente,
per un periodo corrispondente al numero  di  mensilita'  riconosciute
dal collegio ai sensi dei commi 10 e 11.
14.  Le spese relative alla partecipazione del Presidente al Collegio
sono a carico della parte soccombente.
15. In fase di prima applicazione del presente contratto  e  comunque
non  oltre  un  anno  dalla  data della sua stipulazione, il Collegio
dispone la reintegrazione del dipendente nel posto di  lavoro,  senza
la tutela risarcitoria di cui ai commi 10 e 11 qualora accerti che il
recesso e' ingiustificato.
16.  La  procedura  del  presente articolo sara' sostituita da quella
prevista dall'art.69 del D.Lgs. n. 29  del  1993  dal  momento  della
devoluzione  al  giudice  ordinario delle controversie individuali di
lavoro.