ART. 62 TERMINI DI PREAVVISO 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita' sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue: a) 4 mesi per i dipendenti con anzianita' di servizio fino a 2 anni; b) ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianita' fino a un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre. 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta'. 3. In caso di decesso del dipendente l'Ente corrisponde agli aventi diritto l'indennita' sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonche' una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 4. L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fondamentale mensile. 5. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di risolvere il rapporto di lavoro sia dall'inizio sia durante il periodo di preavviso con il consenso dell'altra parte.