ART. 62
                        TERMINI DI PREAVVISO
1.  In  tutti  i  casi  in  cui  il  presente  contratto  prevede  la
risoluzione   del   rapporto   con  preavviso  o  con  corresponsione
dell'indennita' sostitutiva dello stesso,  i  relativi  termini  sono
fissati come segue:
a) 4 mesi per i dipendenti con anzianita' di servizio fino a 2 anni;
b)  ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno di anzianita' fino a
un massimo di altri 4 mesi di preavviso. A tal fine viene  trascurata
la  frazione  di  anno inferiore al semestre e viene considerata come
anno compiuto la frazione di anno uguale o superiore al semestre.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al  comma  1
sono ridotti della meta'.
3.  In  caso di decesso del dipendente l'Ente corrisponde agli aventi
diritto  l'indennita'  sostitutiva  del  preavviso   secondo   quanto
stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonche' una somma corrispondente ai
giorni di ferie maturati e non goduti.
4.  L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando
la retribuzione fondamentale mensile.
5. E' in facolta' della parte che riceve la disdetta di risolvere  il
rapporto  di  lavoro  sia  dall'inizio  sia  durante  il  periodo  di
preavviso con il consenso dell'altra parte.