ART. 63 NULLITA' DEL LICENZIAMENTO 1. Il licenziamento e' nullo in tutti i casi in cui lo prevedano il codice civile e le leggi sul rapporto di lavoro e in particolare: a) se e' dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, sessuali, di razza o di lingua; b) se e' intimato, senza giusta causa, durante i periodi di sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile. 2. In tutti i casi di licenziamento discriminatorio dovuto alle ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della legge n. 300 del 1970.