ART. 63
                     NULLITA' DEL LICENZIAMENTO
1. Il licenziamento e' nullo in tutti i casi in cui lo  prevedano  il
codice civile e le leggi sul rapporto di lavoro e in particolare:
a)  se e' dovuto a ragioni politiche, religiose, sindacali, sessuali,
di razza o di lingua;
b)  se  e'  intimato,  senza  giusta  causa,  durante  i  periodi  di
sospensione previsti dall'art. 2110 del codice civile.
2.  In  tutti  i  casi  di  licenziamento discriminatorio dovuto alle
ragioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applica l'art. 18 della
legge n. 300 del 1970.