ART. 65
                      TRATTAMENTO DI PREVIDENZA
1.  Il  personale  neo-assunto  dell'ENEA  e'  iscritto,  per  quanto
concerne  il  trattamento di previdenza, all'I.N.P.D.A.P. Resta salva
la  possibilita'  all'atto  dell'assunzione  per  il  personale  gia'
iscritto   ad   altri   istituti  previdenziali  di  optare,  ove  le
disposizioni   legislative   lo    consentano,    per    l'iscrizione
all'I.N.P.D.A.P. o ad altri istituti previdenziali.
2.  I  dipendenti  che,  alla  data di entrata in vigore del presente
contratto, usufruiscono del trattamento integrativo di previdenza  in
forma assicurativa in essere presso l'ENEA, conservano il trattamento
stesso nel valore maturato nell'ultimo mese di vigenza del precedente
ordinamento in base alla relativa normativa.
3.   Resta   comunque   impregiudicata  la  facolta'  prevista  dalle
disposizioni legislative  vigenti  in  materia  di  ricongiunzione  o
riscatto   di   periodi   assicurativi   riferiti  a  diversi  regimi
previdenziali.