ART. 66
                      TRATTAMENTI ASSICURATIVI
1. Il personale soggetto all'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali, a norma delle
disposizioni contenute nel R.D. 17 agosto 1935 n.1765  e  nel  D.P.R.
30  giugno  1965  n.1124  e  successive  modificazioni, e' assicurato
presso l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni
sul Lavoro (INAIL).
2. L'Ente garantira' comunque,  nei  limiti  dei  massimali  previsti
dall'INAIL,  e  sempre che non sia riconosciuto dall'INAIL stesso, un
indennizzo  in  relazione  ad  invalidita'  permanente  contratta  da
personale   gia'  classificato  professionalmente  esposto  ai  sensi
dell'art. 9 lettera g) del D.P.R.  n.185/64  e,  a  far  data  dal  1
gennaio  1996,  al  personale  esposto  di  categoria  "A"  ai  sensi
dell'art. 6 del D.lgs. 230/1995,  in  conseguenza  di  manifestazioni
patologiche, qui di seguito elencate, e che in via presuntiva sono da
ritenersi  malattie  professionali, purche' l'insorgenza si verifichi
entro il periodo di tempo dalla cessazione dell'esposizione,  accanto
a ciascuna di esse indicato:
-  tumori  maligni dell'osso (per rischi di contaminazione interna da
radionuclidi osteotropi)
30 anni
- tumori maligni della tiroide
30 anni
- tumori maligni della mammella femminile
30 anni
- tumori maligni dei bronchi e dei polmoni (per rischi di  inalazione
di radionuclidi)
30 anni
- leucemie (esclusa la leucemia linfatica cronica)
30 anni
- linfomi maligni non Hodgkin
30 anni
- mieloma multiplo
30 anni
- tumori maligni dell'esofago, dello stomaco
 e del colon-retto
30 anni
-  tumori  maligni  del  fegato  e  delle  vie biliari (per rischi di
radiocontaminazione interna)
30 anni
- tumori maligni del rene e della vescica
30 anni
-  tumori  maligni  della  cute  (escluso  il  melanoma)  insorti  su
pregressa radiodermite acuta o su radiodermite cronica
30 anni
Resta  fermo  quanto  stabilito  dall'art.15  della  Legge 31.12.1962
n.1860 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Tutti i dipendenti sono coperti con apposita polizza per i  rischi
concernenti  la responsabilita' civile verso terzi per fatti connessi
all'esercizio delle funzioni attribuite  ai  dipendenti,  esclusa  la
copertura della responsabilita' per danni arrecati all'Ente.
4.  Sara'  inoltre  assicurato  ai dipendenti con polizza il rimborso
delle spese legali e tecniche (perizie) sostenute per i  procedimenti
giudiziari  nei  quali siano incorsi, connessi all'espletamento delle
mansioni ad essi affidate, sempre che il procedimento non  sia  stato
promosso dall'Ente.