ART. 67
                         FONDI PREVIDENZIALI
1. La vigente disciplina dei trattamenti  di  previdenza  integrativi
dell'assicurazione   generale   obbligatoria  per  l'invalidita',  la
vecchiaia e i superstiti comunque denominati  resta  in  vigore  fino
alla  concreta  attuazione  dei  fondi  di  previdenza  complementare
previsti dal D.lgs. 21/4/93  n  124  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
2. Le Parti si impegnano ad incontrarsi, non appena sara' definito il
quadro complessivo di riferimento della disciplina del trattamento di
fine  rapporto  prevista dall'art. 2, commi 5 e seguenti, della legge
335/1995, per esaminare le problematiche connesse all'attivazione  di
forme   di   previdenza   complementare  su  base  volontaria,  anche
attraverso  l'istituzione  di  appositi  fondi  cosi'  come  previsto
dall'art.  4  del D.lgs. 124/1993, al fine di assicurare piu' elevati
livelli di copertura previdenziale.
3. In sede di attuazione di quanto  previsto  ai  commi  1  e  2  del
presente articolo, saranno previste opportune forme di raccordo tra i
fondi  integrativi  aziendali  ed  i  fondi integrativi di previdenza
complementare di cui venga  prevista  la  costituzione,  in  modo  da
consentire  ai  dipendenti  iscritti  ai  predetti  fondi integrativi
aziendali che ne facciano richiesta,  in  presenza  delle  necessarie
condizioni   tecnico-finanziarie,   il   passaggio   ai  nuovi  fondi
complementari,  previo  apporto  delle  relative   riserve   tecniche
accantonate.