ART. 72
            PROCEDURE E DELEGAZIONI PER LA CONTRATTAZIONE
1 Le delegazioni per  la  contrattazione  di  cui  all'art.  73  sono
costituite:
A livello di Ente:
a)  per  l'Ente:  dal Presidente o da un suo delegato e dal Direttore
Generale  o  da  un  suo  delegato  e  da  una   rappresentanza   dei
Responsabili   delle   Unita'   della   Macrostruttura   direttamente
interessati alla trattativa per la stipula dell'accordo;
b) per le Organizzazioni Sindacali: da dirigenti delle Organizzazioni
Sindacali nazionali firmatarie il presente contratto  e  che  abbiano
aderito all'accordo sui servizi minimi essenziali.
 A livello locale:
a)  per  l'Ente:  dal titolare del potere di rappresentanza dell'Ente
nelle materie oggetto delle  contrattazioni  nell'ambito  dell'Unita'
Produttiva, assistito da una rappresentanza dei titolari delle Unita'
organizzative direttamente interessate alle trattative per la stipula
dell'accordo;
b) per le Organizzazioni Sindacali: dalle RSU, ove costituite, per le
Organizzazioni Sindacali che vi aderiscono e da dirigenti di ciascuna
delle   rappresentanze  sindacali  per  le  Organizzazioni  Sindacali
restanti.
2. Le convocazioni da parte dell'Ente per l'avvio del negoziato avra'
luogo entro 15 giorni dalla  ricezione  della  richiesta  proveniente
dalle OO.SS. firmatarie.
3. Gli accordi si applicano entro 30 giorni dalla loro stipulazione e
devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure
di verifica della loro attuazione.