ART. 78
                          UNITA' PRODUTTIVE
1. Le unita' produttive nel cui ambito, ai sensi dell'art.  19  della
legge 300/1970, possono essere costituite le rappresentanze sindacali
vengono  individuate  nelle  sedi  di  lavoro  dell'Ente  di  seguito
indicate:
- Roma Sede
- Trisaia
- Casaccia
- S. Teresa
- Frascati
- Ispra
- Bologna
- Portici
- Brasimone
- Faenza
- Montecuccolino
- Saluggia
 Le parti convengono che l'elenco suddetto potra'  subire  variazioni
in   relazione  a  modifiche  dell'articolazione  territoriale  degli
insediamenti dell'Ente.
2. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) costituite ai  sensi
dei  protocolli  di  intesa  ARAN  -  Confederazioni sindacali del 20
aprile,  14  e  16  giugno  e  22  settembre  1994,  ferma   restando
l'applicazione   dell'art.   19   della   legge   300/1970   per   le
organizzazioni  sindacali  firmatarie  l'accordo  costitutivo   delle
medesime rappresentanze unitarie;
b)  le  rappresentanze  sindacali,  individuate ai sensi dell'art. 19
della legge n. 300/1970, in caso  di  non  sottoscrizione  o  mancata
adesione  ai  protocolli  di cui alla lett. a), ovvero in caso di non
ancora avvenuta costituzione delle R.S.U..