ART. 78 UNITA' PRODUTTIVE 1. Le unita' produttive nel cui ambito, ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970, possono essere costituite le rappresentanze sindacali vengono individuate nelle sedi di lavoro dell'Ente di seguito indicate: - Roma Sede - Trisaia - Casaccia - S. Teresa - Frascati - Ispra - Bologna - Portici - Brasimone - Faenza - Montecuccolino - Saluggia Le parti convengono che l'elenco suddetto potra' subire variazioni in relazione a modifiche dell'articolazione territoriale degli insediamenti dell'Ente. 2. Le rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro sono: a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) costituite ai sensi dei protocolli di intesa ARAN - Confederazioni sindacali del 20 aprile, 14 e 16 giugno e 22 settembre 1994, ferma restando l'applicazione dell'art. 19 della legge 300/1970 per le organizzazioni sindacali firmatarie l'accordo costitutivo delle medesime rappresentanze unitarie; b) le rappresentanze sindacali, individuate ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/1970, in caso di non sottoscrizione o mancata adesione ai protocolli di cui alla lett. a), ovvero in caso di non ancora avvenuta costituzione delle R.S.U..