ART. 8
                     INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
1. Ai fini dell'inquadramento del personale e' definita una struttura
articolata:
- nel  livello  professionale  9  caratterizzato  dalla  declaratoria
riportata nell'Allegato A.1 e integrato dai livelli differenziati 9.1
e  9.2 correlati ai profili professionali riportati nell'Allegato A.2
al presente contratto, nonche'
- in un livello riferito ai dirigenti di cui alla apposita sezione.
 Il livello base corrisponde al livello 9.0 del C.C.L. ENEA 1988-1991
mentre   i   livelli   differenziati   9.1   e   9.2    corrispondono
rispettivamente ai livelli gradini 9.1 e 9.2.
2.  Il personale appartenente alla tipologia professionale denominata
"Ricercatore - Tecnologo - Progettista" ai sensi del CCL '88-'91,  e'
inquadrato   nella   qualifica   di  "Ricercatore  -  Tecnologo".  In
particolare  a  detto  personale  collocato  in  9.0  corrisponde  la
posizione  di "Ricercatore - Tecnologo", a quello collocato in 9.1 la
posizione di "Primo Ricercatore -Tecnologo", a  quello  collocato  in
9.2 la posizione di "Ricercatore - Tecnologo Senior".
Una  Commissione  nominata  dal  Presidente  dell'ENEA composta da un
rappresentante  del  Consiglio  Nazionale  della  Scienza   e   della
Tecnologia,  da  un  rappresentante  del Comitato Tecnico Scientifico
dell'ENEA e da tre esperti di  chiara  fama  anche  esterni  all'Ente
redigera'  entro  sei  mesi  un  rapporto  in  merito  ai criteri per
l'assegnazione del personale Ricercatore - Tecnologo ai due  distinti
profili di "Ricercatore" e di "Tecnologo" e per l'eventuale passaggio
tra i due profili.
La  Commissione  operera'  attraverso  una  analisi  delle  tipologie
professionali, delle qualificazioni e delle esperienze del  personale
ENEA  interessato  e  con  riferimento all'obiettivo di facilitare la
mobilita' dei Ricercatori e dei Tecnologi in  ingresso  e  in  uscita
rispetto agli Enti Pubblici di Ricerca.
Il  nuovo personale sara' assunto in relazione ai distinti profili di
Ricercatore o di Tecnologo.
3. Il personale appartenente all'Area dirigenziale e delle specifiche
tipologie   professionali   non   inquadrato   nella   qualifica   di
"Ricercatore  -  Tecnologo" che sia iscritto ad albo professionale di
natura economico-giuridica (quali Albo degli Avvocati  e  Procuratori
Legali,  Albo  dei  Dottori Commercialisti, Registro dei Revisori dei
Conti, Albo dei  Giornalisti  ecc.)  ed  eserciti  la  corrispondente
attivita'  di  professionista  per  conto dell'Ente e' assegnato alla
qualifica di "Professionista",  articolata  in  figure  professionali
coerenti  con  quelle codificate dai rispettivi ordini professionali.
In particolare al personale collocato in 9.0 corrisponde la posizione
di "Professionista", al personale collocato in 9.1  la  posizione  di
"Primo Professionista", al personale collocato in 9.2 la posizione di
"Professionista Senior".
4. Il personale appartenente all'Area dirigenziale e delle specifiche
tipologie  professionali  non  collocato  nei profili di "Ricercatore
Tecnologo" e "Professionista" e' assegnato alla qualifica di "Esperto
di  Amministrazione-Gestione"   o   "Esperto   di   Operazione".   In
particolare al personale collocato in 9.0 corrisponde la posizione di
"Esperto di Amministrazione-Gestione" o di "Esperto di Operazione", a
quello in 9.1 la posizione di "Primo Esperto di
Amministrazione-Gestione"  o  "Primo Esperto di Operazione", a quello
in 9.2 la posizione di "Esperto Senior di Amministrazione-Gestione" o
di "Esperto Senior di Operazione".
In fase di prima applicazione la distinzione di detto  personale  tra
il  profilo  di  "Esperto  di  Amministrazione-Gestione"  e quella di
"Esperto di Operazione" avviene con le modalita' di cui all'art.   91
comma 3.
Il  nuovo personale sara' assunto in relazione ai distinti profili di
"Esperto di Amministrazione-Gestione" o di "Esperto di Operazione".
5. Eventuali attribuzioni di diverso profilo nell'ambito dello stesso
livello potranno avvenire con le procedure previste dal comma  3  del
successivo  art.  10,  anche  con riferimento alla formalizzazione da
parte dell'Ente di casi di mobilita' del personale.
6.  Al  personale  collocato  nel  livello  differenziato  9.2   sono
assegnate   funzioni   di   direzione   relative   alla  guida  o  al
coordinamento  di  Unita'  nelle  quali  si  articola  la   struttura
dell'Ente ovvero attivita' di consulenza di elevato livello.