ART. 87 FINANZIAMENTO DELL'ELEMENTO DIFFERENZIATO DI FUNZIONE 1. Al finanziamento dell'elemento differenziato di funzione dei dirigenti in servizio a tempo indeterminato si provvede mediante l'utilizzo: a) di una somma pari all'ammontare delle risorse destinate alla corresponsione dei gradini di retribuzione di cui all'art.67 lett. C) del C.C.L. ENEA per il triennio 31 dicembre 1988 - 30 dicembre 1991; b) a decorrere dal 1 dicembre 1995 di una somma pari allo 0,6% del monte salari calcolato con riferimento al 31.12.1993 per il solo personale con qualifica di dirigente. 2. Per il periodo 1 gennaio 1994 - 30 novembre 1995 verra' corrisposto un elemento differenziato di funzione di importo pari al gradino di retribuzione. A decorrere dal 1 dicembre 1995 l'elemento differenziato di funzione verra' rideterminato nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo.