ART. 87
        FINANZIAMENTO DELL'ELEMENTO DIFFERENZIATO DI FUNZIONE
1. Al  finanziamento  dell'elemento  differenziato  di  funzione  dei
dirigenti  in  servizio  a  tempo  indeterminato si provvede mediante
l'utilizzo:
a) di una somma  pari  all'ammontare  delle  risorse  destinate  alla
corresponsione  dei  gradini  di retribuzione di cui all'art.67 lett.
C) del C.C.L. ENEA per il triennio 31 dicembre  1988  -  30  dicembre
1991;
b)  a  decorrere  dal 1 dicembre 1995 di una somma pari allo 0,6% del
monte salari calcolato con riferimento  al  31.12.1993  per  il  solo
personale con qualifica di dirigente.
2.  Per  il  periodo  1  gennaio  1994  -  30  novembre  1995  verra'
corrisposto un elemento differenziato di funzione di importo pari  al
gradino di retribuzione.
 A decorrere dal 1 dicembre 1995 l'elemento differenziato di funzione
verra'  rideterminato  nei limiti delle risorse finanziarie di cui al
comma 1 lettera b) del presente articolo.