ART. 89
               INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CONTRATTO
1. Quando insorgono  controversie  sull'interpretazione  delle  norme
contenute   nel   contratto   collettivo,   le  Parti  che  le  hanno
sottoscritte  si   incontrano   per   definire   consensualmente   il
significato della clausola controversa.
2.  Al  fine di cui al comma 1 la parte che richiede l'incontro invia
all'altra apposita richiesta scritta  con  lettera  raccomandata.  La
richiesta  deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque riferirsi a
problemi interpretativi ed applicativi di carattere generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce con le procedure di  cui  all'art.
51  del  decreto  legislativo  n.  29/93  la clausola controversa sin
dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4 Con analoghe modalita' si  procede,  tra  le  Parti  che  li  hanno
sottoscritti,   quando  insorgano  controversie  sull'interpretazione
degli accordi stipulati a  livello  decentrato.  L'eventuale  accordo
stipulato  sostituisce  con le procedure di cui all'art. 51, 3 comma,
del  decreto  legislativo  n.  29/93  la  clausola  controversa   sin
dall'inizio della vigenza dell'accordo.
5.  Gli  accordi  di  interpretazione  autentica di cui ai precedenti
commi producono gli effetti previsti dall'art. 53 comma 2 del decreto
legislativo n. 29/93.