ART. 91
                          NORME TRANSITORIE
1. In relazione a quanto disposto dall'art. 1 del presente contratto,
si  procedera',  con  decorrenza  31.12.1995  all'inquadramento   nel
livello  9.0  del  personale attualmente inquadrato nel livello 8.0 e
8.1 con le modalita' di seguito indicate:
a) per i laureati con profilo di ricercatore, tecnologo,  progettista
che hanno maturato almeno 4 anni di servizio: a mezzo di verifica dei
titoli;
b)  per  i  laureati con profilo diverso da quello di cui al punto a)
che hanno maturato 4 anni di servizio: a mezzo di  valutazione  della
responsabilita' attribuita e delle attivita' svolte;
c)  per  i  diplomati (con titolo di studio che consenta l'accesso ad
una facolta' universitaria) a  mezzo  di  selezioni  concorsuali  per
cultura  professionale  e  titoli  di  servizio  -  che tengano conto
dell'intera  vita  lavorativa  e  relativi  inquadramenti  -  per  un
contingente  massimo non superiore al 50% delle posizioni dei livelli
gradini  9.0,  9.1  e  9.2  resesi  disponibili  per  effetto   delle
cessazioni  intervenute  nel  triennio 1993-95. A tale selezione sono
ammessi a  partecipare  dipendenti  provenienti  dall'8  livello  che
abbiano  maturato un'anzianita' non inferiore a nove anni nei livelli
professionali 7  e  8  (livelli  di  inquadramento  previsti  per  il
personale  laureato  dal  C.C.L.  ENEA 31 dicembre 1988 - 30 dicembre
1991).
Per il personale laureato in servizio alla data di  stipulazione  del
presente  contratto,  inquadrato  nei livelli 8.0 e 8.1 che alla data
del 31.12.1995 non aveva maturato 4 anni di servizio,  si  procedera'
all'inquadramento  nel  livello  9.0  con  le modalita' sopraindicate
all'atto della maturazione del suddetto requisito.
Con riferimento ai punti a) e b)  possono  essere  riconosciuti  come
anzianita'  di  servizio,  esclusivamente  ai  fini delle verifiche e
valutazioni previste dal presente comma,  gli  eventuali  periodi  di
esperienza  professionale precedente all'assunzione purche' afferenti
alla posizione di lavoro ricoperta.
All'atto dell'attribuzione del livello superiore sara' corrisposta la
retribuzione minima di detto livello; il valore di E.V.E. e/o  E.A.P.
in  godimento  verra' contestualmente ridotto di un importo pari alla
differenza fra la retribuzione minima del livello  di  provenienza  e
quella del nuovo livello.
2. Tenuto conto dell'esigenza, derivante dalla separazione delle aree
contrattuali,  di  ricollocare  in  tre  livelli  (9.0, 9.1 e 9.2) il
personale  precedentemente  inquadrato  in   cinque   livelli/gradino
(8.0,8.1,9.0,9.1,9.2),  in  fase  di  prima  applicazione  del  nuovo
contratto relativo al biennio  1996-97,  l'ENEA  effettuera'  con  le
modalita'  previste  dal  punto  b)  dell'art. 10 una valutazione del
personale inquadrato nel livello 9.0  al  fine  di  individuare  quei
dipendenti   che   abbiano   caratteristiche  professionali  tali  da
comportare il loro inquadramento nel livello differenziato 9.1.
La decorrenza di tale nuovo inquadramento e' fissata al 1.2.1997.
All'atto dell'attribuzione del livello superiore sara' corrisposta la
retribuzione  minima  di  detto  livello;  il  valore  di  E.A.R.  in
godimento  verra'  contestualmente  ridotto  di  un importo pari alla
differenza fra la retribuzione minima del livello  di  provenienza  e
quella del nuovo livello.
Alla   data   del   1   luglio  1997  sara'  attribuito  l'incremento
contrattuale previsto per il livello acquisito; contestualmente sara'
operata una riduzione del valore di E.A.R.  in  godimento  in  misura
pari  alla  differenza  fra l'incremento retributivo spettante a tale
data per il livello 9.1 e quello spettante per il livello 9.0.
3. I criteri generali e le procedure per l'assegnazione del personale
appartenente alla qualifica di Esperto di Amministrazione Gestione  o
Operazione  ai  profili  di  Esperto  di Amministrazione Gestione o a
quello di Esperto di Operazione saranno  definiti  con  provvedimento
del Consiglio di Amministrazione.
L'applicazione  dei  criteri  sara'  demandata  a un Gruppo di Lavoro
interno.
4. Al personale che ha modificato il  livello  di  inquadramento  nel
corso    della   vigenza   del   presente   contratto   per   effetto
dell'operazione di revisione di inquadramento e  retributiva  di  cui
alle  delibere  del  Consiglio  di  Amministrazione  -  Doc. ENEA(93)
n.737/C.A. del 22.12.1993 e Doc. ENEA(96)n.59/C.A. del 28.2.1996 sono
attribuiti:
-  l'incremento   retributivo   derivante   dall'applicazione   della
normativa  dell'operazione  di  dinamica  prevista dal C.C.L. ENEA 31
dicembre 1988 - 30 dicembre 1991
- gli incrementi contrattuali sul minimo del livello  di  provenienza
maturati alla data del 31.12.1995;
 La  retribuzione  totale  risultante rimane immutata anche a seguito
dell'attribuzione del valore del minimo  del  livello  di  arrivo  in
vigore al 31.12.1995.
5.  Al  personale  che  modifichera'  il livello di inquadramento per
effetto delle valutazioni selettive aventi decorrenza 1 gennaio  1997
e  31  dicembre  1997 (art. 10 comma 1 del presente contratto) verra'
attribuita la retribuzione minima del  nuovo  livello;  i  valori  di
E.A.R.  gia'  in  godimento  verranno  contestualmente  ridotti di un
importo pari alla differenza fra gli incrementi retributivi spettanti
per il minimo del livello di arrivo e quelli spettanti per il  minimo
del livello di provenienza nel 2 biennio.
All'atto  della corresponsione degli incrementi contrattuali prevista
per il 1 luglio 1997  al  personale  che  ha  modificato  il  proprio
livello  di  inquadramento  con  decorrenza  1  gennaio  1997  verra'
attribuito l'incremento del minimo  del  livello  gia'  acquisito;  i
valori  di E.A.R. in godimento verranno contestualmente ridotti di un
importo pari alla differenza fra il suddetto incremento, relativo  al
livello  gia'  acquisito,  e  quello  spettante  per  il  livello  di
provenienza.