(all. 4 - art. 1)
                                                           ALLEGATO C
CRITERI    E    MODALITA'    DI   ATTRIBUZIONE   DELL'INDENNITA'   DI
RESPONSABILITA'
In applicazione di  quanto  contemplato  dall'art.  45  del  presente
contratto ai dipendenti inquadrati nel livello base 9.0 e nei livelli
differenziati  9.1  e  9.2  puo'  essere  attribuita  l'indennita' di
responsabilita' qualora i medesimi siano:
A) titolari di incarichi di struttura, attribuiti con  atto  formale,
che   riportano   direttamente   ai  Direttori  di  Dipartimento,  di
Divisione, di Funzione Centrale, di Centro, ovvero  ai  Direttori  di
Unita'  assimilabili,  per l'espletamento di funzioni di direzione di
Unita' o di funzioni di coordinamento di rilevante responsabilita'  e
complessita';
B)   titolari   di   incarichi   attribuiti   con  atto  formale  per
l'espletamento di funzioni di responsabilita' e/o  specialistiche  di
rilevante ampiezza e complessita' nell'ambito di Unita' che riportano
direttamente  ai Direttori di Dipartimento, di Divisione, di Funzione
Centrale, di Centro ovvero ai Direttori di Unita' assimilabili  (es.,
Capi Progetto, Capi Commessa, ecc.).
L'elenco    dei   Responsabili   cui   attribuire   l'indennita'   di
responsabilita' viene approvato annualmente dal Direttore Generale.
L'indennita'  di   responsabilita'   viene   attribuita   mensilmente
relativamente  al  periodo  nel quale il dipendente ha effettivamente
espletato l'incarico.
L'erogazione  di  dette  indennita'  non  potra'   avere   decorrenza
anteriore  all'1.11.1996  e  per  il  biennio  1996-1997, gli importi
relativi sono determinati rispettivamente in:
- L. 250.000 lorde mensili per gli incarichi di tipo A)
- L. 200.000 lorde mensili per gli incarichi di tipo B)
Successivamente  gli  importi  dell'indennita'   di   responsabilita'
saranno determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione.