ALLEGATO C CRITERI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RESPONSABILITA' In applicazione di quanto contemplato dall'art. 45 del presente contratto ai dipendenti inquadrati nel livello base 9.0 e nei livelli differenziati 9.1 e 9.2 puo' essere attribuita l'indennita' di responsabilita' qualora i medesimi siano: A) titolari di incarichi di struttura, attribuiti con atto formale, che riportano direttamente ai Direttori di Dipartimento, di Divisione, di Funzione Centrale, di Centro, ovvero ai Direttori di Unita' assimilabili, per l'espletamento di funzioni di direzione di Unita' o di funzioni di coordinamento di rilevante responsabilita' e complessita'; B) titolari di incarichi attribuiti con atto formale per l'espletamento di funzioni di responsabilita' e/o specialistiche di rilevante ampiezza e complessita' nell'ambito di Unita' che riportano direttamente ai Direttori di Dipartimento, di Divisione, di Funzione Centrale, di Centro ovvero ai Direttori di Unita' assimilabili (es., Capi Progetto, Capi Commessa, ecc.). L'elenco dei Responsabili cui attribuire l'indennita' di responsabilita' viene approvato annualmente dal Direttore Generale. L'indennita' di responsabilita' viene attribuita mensilmente relativamente al periodo nel quale il dipendente ha effettivamente espletato l'incarico. L'erogazione di dette indennita' non potra' avere decorrenza anteriore all'1.11.1996 e per il biennio 1996-1997, gli importi relativi sono determinati rispettivamente in: - L. 250.000 lorde mensili per gli incarichi di tipo A) - L. 200.000 lorde mensili per gli incarichi di tipo B) Successivamente gli importi dell'indennita' di responsabilita' saranno determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione.