DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 L'Ente prende atto dei vincoli derivanti dalla normativa vigente sulle modalita' di controllo dell'orario di lavoro e si riserva di adottare le opportune azioni per conseguire una piena responsabilizzazione del personale di ciascuna tipologia professionale in coerenza con i compiti a ciascuna affidati, qualora tali vincoli fossero rimossi. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 L'Ente assume l'impegno di procedere all'applicazione di quanto previsto dal comma 1 lettere a) e b) delle "Norme transitorie" entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto. Gli adempimenti connessi all'applicazione di quanto stabilito dalla lettera c) del disposto sopracitato saranno attivati entro 60 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 1. In relazione a quanto disposto nell'articolato contrattuale circa la disapplicazione dei commi 39, 40 e 41 dell'art. 3 della legge n. 537/93 e del comma 22 dell'art. 22 della legge n. 724/94, la UIL-FUR dichiara che la sigla apposta sui testi contrattuali non va interpretata come acquiescenza della decorrenza degli effetti che tale disapplicazione comporta. 2. La UIL-FUR nel siglare il testo del contratto 1994-1997 dichiara quanto segue: - la valutazione ai fini della progressione nei livelli differenziati, per il personale amministrativo-gestionale dovra' essere effettuata tenendo conto delle "responsabilita'" attribuite. La UIL-FUR pertanto ritiene che l'Ente, in coerenza con quanto sottoscritto nel testo contrattuale, individui quali sono le unita' di struttura tipicamente amministrative e ne attribuisca la direzione solo al personale appartenente ai profili di Esperto di Amministrazione-Gestione, Primo Esperto di Amministrazione-Gestione e di Esperto Senior di Amministrazione-Gestione. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 La delegazione del Sindacato CISAL-RICERCA, esaminate le proposte formulate dalla Direzione dell'ENEA, per i contratti relativi alle tre aree (apparentemente due) in cui si intende dividere il personale, rileva quanto segue. 1. Rimane irrisolta e ingiustificata, in un Ente Pubblico come l'ENEA, la presenza, non residuale ma soggetta ad incremento, di un cospicuo gruppo di dirigenti cosiddetti "industriali" superpagati ed esenti da regole per quanto concerne le nomine, mentre per il resto del personale devono essere rispettate le norme e le limitazioni dei Contratti del Pubblico Impiego. 2. Appare assurda e ingiustificata l'introduzione di forme di retribuzione indennitaria per incarichi di lavoro attribuiti senza alcuna forma di controllo e di trasparenza quando le declaratorie dei livelli retributivi prevedono gia' lo svolgimento di tali mansioni. 3. Manca il recupero salariale, indispensabile per le retribuzioni piu' basse, soprattutto dopo l'abrogazione dell'indennita' di contingenza, mentre e' evidente la volonta' di allargare scandalosamente il ventaglio salariale del personale ENEA. 4. Non si sono voluti introdurre nei contratti gli elementi qualificanti richiesti dalla CISAL quali i percorsi di carriera base con sviluppi predeterminati per tutto il personale delle diverse aree con valutazioni obbligate a cadenze prefissate ed esclusioni con motivazione. L'ostinata opposizione a questa proposta, alternativa alle attuali "dinamiche", clientelari e paralizzanti, discrimina il personale inquadrato nella cosiddetta Area Tecnico Amministrativa e danneggia in particolare tutto il personale diplomato. 5. E' evidente la volonta' di penalizzare i dipendenti che avevano raggiunto le qualifiche apicali quando l'Ente faceva parte del Pubblico Impiego e che sono stati ricacciati indietro con il contratto "privatistico" prevedendo per questi una ennesima "valutazione" anche per un inquadramento assai inferiore a quello precedente. Il Sindacato ritiene comunque inevitabile firmare i Contratti allo scopo di non infliggere ai lavoratori ulteriori danni economici, di mantenere la possibilita' di una presenza sindacale libera ed autonoma sui posti di lavoro e di esercitare una azione di controllo sulle parti discrezionali dei Contratti. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 La SNUR CGIL, la UIL FUR e la CISL Ricerca esprimono formale riserva in ordine a quelle parti dell'articolato contrattuale che disciplinano l'applicazione delle operazioni di revisione di inquadramento e retributiva di cui alle delibere del Consiglio di Amministrazione Doc.ENEA(93)n.737/C.A. del 22.12.1993 e Doc.ENEA(96)n.59/C.A. del 28.2.1996 in considerazione al proprio ricorso pendente presso il T.A.R. del Lazio avverso la delibera consiliare n. 59/96 sopra citata. La SNUR CGIL, la UIL-FUR e la CISL Ricerca dichiarano che la sigla apposta sul testo non va comunque interpretata come acquiescenza rispetto ai contenuti delle delibere sopracitate. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6 L'USPPI conferma le dichiarazioni ripetutamente rese in sede di trattative con la controparte ENEA e pertanto sottoscrive il presente CCNL dell'area dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali, ai soli fini di consentire la possibilita' di intervento, nelle fasi successive, all'attuazione del medesimo, nonche' in sede di contrattazione decentrata. In particolare, si richiamano alcuni dei punti dell'articolato ritenuti illegittimi o in contrasto con la deontologia promanata dagli Ordini professionali e costituenti un vincolo primario per il personale dell'ENEA iscritto agli albi professionali: - carenza nella definizione di qualifica degli appartenenti alla sezione dei ricercatori, tecnologi e professionisti; - omissione, nell'articolazione delle specifiche tipologie professionali relative ai professionisti, degli iscritti agli albi di natura tecnico-specialistica (ingegneri, geologi, chimici, biologi, ecc.); - inserimento, in contrasto con i regolamenti degli Ordini, di figure professionali sovraordinate, in quanto non previste e censurate dal Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. lettera 24.4.1996, prot. 636/96); - disparita' di trattamento normativo-economico del personale appartenente alla medesima area dirigenziale, con evidente favoritismo verso i dirigenti rispetto ai ricercatori, tecnologi e professionisti; - mancata ottemperanza all'art. 46 del decreto legislativo n. 29/93 il quale prevede che venga assicurato "un adeguato riconoscimento alle tipologie professionali"; - omesso recupero delle professionalita' acquisite dagli ex C.T.P. previste dalle norme dei precedenti ordinamenti; - difforme regolamentazione dell'accesso alla qualifica di dirigente, rispetto a quanto previsto dalle norme del decreto legislativo n. 29/93; - eccessivo inasprimento nei casi di sospensione dal servizio e di recesso da parte dell'ente; - norme contrattuali piu' sfavorevoli in materie diverse (orario di lavoro, ferie, recupero permessi retribuiti, pari opportunita', ecc.). Si rileva inoltre che sono state omesse figure professionali (analista socio-economico-giuridico), specifiche per alcune attivita' dell'ente, molto vicine al "profilo del professionista", per le quali non e' richiesta l'iscrizione all'albo. Per quanto sopra dichiarato l'USPPI si riserva ogni iniziativa nelle sedi competenti per contestare le parti del CCNL ritenute illegittime o in contrasto con le norme definite nell'ambito del Pubblico Impiego. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7 Per quanto riguarda i profili di ricercatore e di tecnologo, CIDA rileva positivamente la loro inclusione nell'Area 2, dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali, del presente CCNL ENEA in forza delle caratteristiche professionali di carattere dirigenziale di tale personale laureato, in particolare la piena responsabilita' nello svolgimento e nell'assolvimento degli incarichi loro assegnati dagli Organi di governo dell'Ente. Tuttavia CIDA dichiara il proprio disaccordo sul fatto che, a tale inclusione, non corrisponda nelle norme del CCNL l'attribuzione esplicita a questo personale di essenziali elementi di autonomia e di flessibilita' nello svolgimento degli incarichi ad essi affidati, rispetto alle norme generali del personale dell'Area 1. Cio' determina una decurtazione dei diritti professionali del personale ricercatore e tecnologo, pur riconosciuti con l'inclusione nell'Area 2, che compromette la possibilita' per questo personale di esercitare con pieno diritto la delega connessa al conferimento degli incarichi e contraddice il rapporto di fiducia da parte dell'Ente che a tale conferimento e' connesso. Inoltre, riguardo alla composizione complessiva dell'Area 2, CIDA rimane in disaccordo con ENEA per il fatto che l'Ente abbia utilizzato come unico criterio per l'inclusione di altre specifiche tipologie professionali nell'Area 2, invece dei profili professionali, limitatamente a quelli coerenti con tale Area, la collocazione di personale nei preesistenti livelli/gradini economici, criterio che non fornisce adeguate garanzie riguardo al possesso del livello di professionalita' richiesto per le funzioni dirigenziali, a partire dall'adeguatezza del livello del titolo di studio.