(all. 7 - art. 1)
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1
L'Ente  prende  atto  dei  vincoli  derivanti dalla normativa vigente
sulle modalita' di controllo dell'orario di lavoro e  si  riserva  di
adottare    le    opportune   azioni   per   conseguire   una   piena
responsabilizzazione   del   personale    di    ciascuna    tipologia
professionale  in coerenza con i compiti a ciascuna affidati, qualora
tali vincoli fossero rimossi.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2
L'Ente assume  l'impegno  di  procedere  all'applicazione  di  quanto
previsto  dal comma 1 lettere a) e b) delle "Norme transitorie" entro
30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
Gli adempimenti connessi all'applicazione di quanto  stabilito  dalla
lettera  c) del disposto sopracitato saranno attivati entro 60 giorni
dalla data di stipulazione del presente contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3
1. In relazione a quanto disposto nell'articolato contrattuale  circa
la  disapplicazione  dei commi 39, 40 e 41 dell'art. 3 della legge n.
537/93 e del comma 22 dell'art. 22 della legge n. 724/94, la  UIL-FUR
dichiara   che  la  sigla  apposta  sui  testi  contrattuali  non  va
interpretata come acquiescenza della  decorrenza  degli  effetti  che
tale disapplicazione comporta.
2.  La  UIL-FUR nel siglare il testo del contratto 1994-1997 dichiara
quanto segue:
-  la  valutazione   ai   fini   della   progressione   nei   livelli
differenziati,  per  il  personale  amministrativo-gestionale  dovra'
essere effettuata tenendo conto delle  "responsabilita'"  attribuite.
La  UIL-FUR  pertanto  ritiene  che  l'Ente,  in  coerenza con quanto
sottoscritto nel testo contrattuale, individui quali sono  le  unita'
di struttura tipicamente amministrative e ne attribuisca la direzione
solo   al   personale   appartenente   ai   profili   di  Esperto  di
Amministrazione-Gestione, Primo Esperto di Amministrazione-Gestione e
di Esperto Senior di Amministrazione-Gestione.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4
La delegazione del Sindacato  CISAL-RICERCA,  esaminate  le  proposte
formulate  dalla  Direzione  dell'ENEA, per i contratti relativi alle
tre  aree  (apparentemente  due)  in  cui  si  intende  dividere   il
personale, rileva quanto segue.
1.  Rimane  irrisolta  e  ingiustificata,  in  un  Ente Pubblico come
l'ENEA, la presenza, non residuale ma soggetta ad incremento,  di  un
cospicuo  gruppo di dirigenti cosiddetti "industriali" superpagati ed
esenti da regole per quanto concerne le nomine, mentre per  il  resto
del  personale devono essere rispettate le norme e le limitazioni dei
Contratti del Pubblico Impiego.
2.  Appare  assurda  e  ingiustificata  l'introduzione  di  forme  di
retribuzione  indennitaria  per  incarichi di lavoro attribuiti senza
alcuna forma di controllo e di trasparenza quando le declaratorie dei
livelli retributivi prevedono gia' lo svolgimento di tali mansioni.
3. Manca il recupero salariale, indispensabile  per  le  retribuzioni
piu'   basse,   soprattutto  dopo  l'abrogazione  dell'indennita'  di
contingenza,  mentre   e'   evidente   la   volonta'   di   allargare
scandalosamente il ventaglio salariale del personale ENEA.
4.   Non  si  sono  voluti  introdurre  nei  contratti  gli  elementi
qualificanti richiesti dalla CISAL quali i percorsi di carriera  base
con sviluppi predeterminati per tutto il personale delle diverse aree
con  valutazioni  obbligate  a  cadenze  prefissate ed esclusioni con
motivazione. L'ostinata opposizione a  questa  proposta,  alternativa
alle  attuali  "dinamiche", clientelari e paralizzanti, discrimina il
personale inquadrato nella cosiddetta Area Tecnico  Amministrativa  e
danneggia in particolare tutto il personale diplomato.
5.  E'  evidente  la volonta' di penalizzare i dipendenti che avevano
raggiunto le  qualifiche  apicali  quando  l'Ente  faceva  parte  del
Pubblico  Impiego  e  che  sono  stati  ricacciati  indietro  con  il
contratto  "privatistico"  prevedendo   per   questi   una   ennesima
"valutazione"  anche  per  un  inquadramento assai inferiore a quello
precedente.
Il Sindacato ritiene comunque inevitabile firmare  i  Contratti  allo
scopo  di  non infliggere ai lavoratori ulteriori danni economici, di
mantenere  la  possibilita'  di  una  presenza  sindacale  libera  ed
autonoma  sui posti di lavoro e di esercitare una azione di controllo
sulle parti discrezionali dei Contratti.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5
 La SNUR CGIL, la UIL FUR e la CISL Ricerca esprimono formale riserva
in  ordine  a   quelle   parti   dell'articolato   contrattuale   che
disciplinano   l'applicazione   delle   operazioni  di  revisione  di
inquadramento e retributiva di cui alle  delibere  del  Consiglio  di
Amministrazione     Doc.ENEA(93)n.737/C.A.     del    22.12.1993    e
Doc.ENEA(96)n.59/C.A. del  28.2.1996  in  considerazione  al  proprio
ricorso  pendente  presso  il  T.A.R.  del  Lazio avverso la delibera
consiliare n. 59/96 sopra citata.
La SNUR CGIL, la UIL-FUR e la CISL Ricerca dichiarano  che  la  sigla
apposta  sul  testo  non  va  comunque interpretata come acquiescenza
rispetto ai contenuti delle delibere sopracitate.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 6
L'USPPI conferma le  dichiarazioni  ripetutamente  rese  in  sede  di
trattative con la controparte ENEA e pertanto sottoscrive il presente
CCNL    dell'area   dirigenziale   e   delle   specifiche   tipologie
professionali,  ai  soli  fini  di  consentire  la  possibilita'   di
intervento,  nelle  fasi  successive,  all'attuazione  del  medesimo,
nonche' in sede di contrattazione decentrata.
In  particolare,  si  richiamano  alcuni  dei  punti  dell'articolato
ritenuti  illegittimi  o  in  contrasto  con la deontologia promanata
dagli Ordini professionali e costituenti un vincolo primario  per  il
personale dell'ENEA iscritto agli albi professionali:
-  carenza  nella  definizione  di  qualifica degli appartenenti alla
sezione dei ricercatori, tecnologi e professionisti;
-   omissione,   nell'articolazione   delle   specifiche    tipologie
professionali relative ai professionisti, degli iscritti agli albi di
natura  tecnico-specialistica  (ingegneri, geologi, chimici, biologi,
ecc.);
- inserimento, in contrasto con i regolamenti degli Ordini, di figure
professionali sovraordinate, in quanto non previste e  censurate  dal
Dipartimento  della  Funzione Pubblica (cfr. lettera 24.4.1996, prot.
636/96);
-  disparita'  di  trattamento  normativo-economico   del   personale
appartenente   alla   medesima   area   dirigenziale,   con  evidente
favoritismo verso i dirigenti rispetto ai  ricercatori,  tecnologi  e
professionisti;
-  mancata  ottemperanza all'art. 46 del decreto legislativo n. 29/93
il quale prevede che venga  assicurato  "un  adeguato  riconoscimento
alle tipologie professionali";
-  omesso  recupero  delle professionalita' acquisite dagli ex C.T.P.
previste dalle norme dei precedenti ordinamenti;
- difforme regolamentazione dell'accesso alla qualifica di dirigente,
rispetto a quanto previsto dalle norme  del  decreto  legislativo  n.
29/93;
-  eccessivo  inasprimento  nei casi di sospensione dal servizio e di
recesso da parte dell'ente;
- norme contrattuali piu' sfavorevoli in materie diverse  (orario  di
lavoro,  ferie,  recupero  permessi  retribuiti,  pari  opportunita',
ecc.).
Si  rileva  inoltre  che  sono  state  omesse  figure   professionali
(analista socio-economico-giuridico), specifiche per alcune attivita'
dell'ente, molto vicine al "profilo del professionista", per le quali
non e' richiesta l'iscrizione all'albo.
Per  quanto sopra dichiarato l'USPPI si riserva ogni iniziativa nelle
sedi competenti per contestare le parti del CCNL ritenute illegittime
o in  contrasto  con  le  norme  definite  nell'ambito  del  Pubblico
Impiego.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 7
Per  quanto  riguarda  i  profili di ricercatore e di tecnologo, CIDA
rileva positivamente la loro inclusione nell'Area 2,  dirigenziale  e
delle  specifiche  tipologie professionali, del presente CCNL ENEA in
forza delle caratteristiche professionali di  carattere  dirigenziale
di  tale  personale laureato, in particolare la piena responsabilita'
nello svolgimento e nell'assolvimento degli incarichi loro  assegnati
dagli Organi di governo dell'Ente.  Tuttavia CIDA dichiara il proprio
disaccordo  sul  fatto  che, a tale inclusione, non corrisponda nelle
norme  del  CCNL  l'attribuzione  esplicita  a  questo  personale  di
essenziali elementi di autonomia e di flessibilita' nello svolgimento
degli  incarichi  ad  essi affidati, rispetto alle norme generali del
personale dell'Area 1.  Cio' determina una decurtazione  dei  diritti
professionali del personale ricercatore e tecnologo, pur riconosciuti
con  l'inclusione  nell'Area  2,  che compromette la possibilita' per
questo personale di esercitare con pieno diritto la  delega  connessa
al  conferimento degli incarichi e contraddice il rapporto di fiducia
da parte dell'Ente che a tale conferimento e' connesso.
Inoltre, riguardo alla composizione  complessiva  dell'Area  2,  CIDA
rimane  in  disaccordo  con  ENEA  per  il  fatto  che  l'Ente  abbia
utilizzato come unico criterio per l'inclusione di  altre  specifiche
tipologie    professionali    nell'Area   2,   invece   dei   profili
professionali, limitatamente a quelli  coerenti  con  tale  Area,  la
collocazione di personale nei preesistenti livelli/gradini economici,
criterio  che non fornisce adeguate garanzie riguardo al possesso del
livello di professionalita' richiesto per le funzioni dirigenziali, a
partire dall'adeguatezza del livello del titolo di studio.