ART. 10 SVILUPPO PROFESSIONALE E PRODUTTIVITA' 1. Lo sviluppo professionale e' basato sul riconoscimento e sulla valutazione delle capacita' professionali dei dipendenti, espresse nell'espletamento delle attivita' affidate. Sara' quindi promosso lo sviluppo professionale nell'ambito di una equilibrata evoluzione delle tecnologie, dell'organizzazione e della produttivita' complessiva. A tal fine, saranno promosse nuove forme di organizzazione del lavoro, con particolare riferimento all'arricchimento dei profili professionali ed alla formazione professionale. 2. In relazione allo sviluppo professionale e agli obiettivi raggiunti l'Ente e' tenuto ad effettuare passaggi di livello/gradino e ad attribuire superminimi e premi di produttivita' secondo le modalita' definite ai successivi articoli 11 e 12 e nei limiti delle risorse finanziarie stabilite all'atto della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione dei superminimi e' finalizzata al riconoscimento della qualita' delle prestazioni individuali con riferimento al raggiungimento di risultati di natura sistematica. L'attribuzione dei premi e' finalizzata al riconoscimento della qualita' delle prestazioni con riferimento al raggiungimento di prefissati obiettivi e/o incrementi di produttivita' di carattere episodico.