ART. 10
               SVILUPPO PROFESSIONALE E PRODUTTIVITA'
1. Lo sviluppo professionale e' basato  sul  riconoscimento  e  sulla
valutazione  delle  capacita'  professionali dei dipendenti, espresse
nell'espletamento delle attivita' affidate. Sara' quindi promosso  lo
sviluppo  professionale  nell'ambito  di  una  equilibrata evoluzione
delle   tecnologie,   dell'organizzazione   e   della   produttivita'
complessiva.   A   tal   fine,   saranno   promosse  nuove  forme  di
organizzazione    del    lavoro,    con    particolare    riferimento
all'arricchimento   dei  profili  professionali  ed  alla  formazione
professionale.
2.     In relazione allo  sviluppo  professionale  e  agli  obiettivi
raggiunti  l'Ente e' tenuto ad effettuare passaggi di livello/gradino
e ad attribuire superminimi  e  premi  di  produttivita'  secondo  le
modalita'  definite ai successivi articoli 11 e 12 e nei limiti delle
risorse  finanziarie  stabilite  all'atto  della   stipulazione   dei
contratti collettivi di lavoro.
 L'attribuzione  dei  superminimi  e'  finalizzata  al riconoscimento
della qualita'  delle  prestazioni  individuali  con  riferimento  al
raggiungimento di risultati di natura sistematica.
 L'attribuzione  dei  premi  e'  finalizzata  al riconoscimento della
qualita' delle  prestazioni  con  riferimento  al  raggiungimento  di
prefissati  obiettivi  e/o  incrementi  di produttivita' di carattere
episodico.