ART. 11
                      SVILUPPO DI INQUADRAMENTO
1. Lo sviluppo dell'inquadramento potra' avvenire secondo le seguenti
modalita':
a) partecipazione di personale interno a  concorsi  pubblici  banditi
dall'Ente  per  il  reperimento di personale in relazione a posizioni
disponibili e vacanti la cui copertura e' necessaria per l'esecuzione
delle attivita' previste, anche in deroga ai limiti di eta'  previsti
per i concorrenti esterni;
b)  valutazioni  selettive  di  personale  che  presenta uno sviluppo
professionale  particolarmente  rilevante  in  termini  di  capacita'
acquisite e dimostrate.
Le  posizioni  da  mettere  a  concorso  di cui alla lett. a) saranno
definite in sede di pianificazione operativa annuale.
I passaggi di cui alla lettera b) avranno luogo con  cadenza  annuale
per  una  frazione  non  superiore  al  7%  del  personale  dell'Area
Tecnico-Amministrativa.
Sempre nel limite del 7% annuale sopracitato potranno altresi' essere
effettuate,  al  di  fuori  delle  operazioni  periodiche,  revisioni
dell'inquadramento,   in   casi   eccezionali,   nei   quali  risulti
oggettivamente  manifesta  e  verificata   -   attraverso   modalita'
procedurali  specifiche  -  una crescita professionale del dipendente
tale da  far  corrispondere  l'attivita'  da  questi  svolta  in  via
stabile,  ai  contenuti  ed  a  ogni  altro  elemento  proprio  di un
superiore livello o per il livello 8 di un gradino di retribuzione.
I passaggi di livello conseguenti alle valutazioni selettive  annuali
relative al quadriennio 1994-1997 avranno decorrenza 1 gennaio 1997 e
31 dicembre 1997 nei limiti delle disponibilita' finanziarie definite
per il secondo biennio contrattuale.
2.   In  particolare  per  quanto  riguarda  i  dipendenti  privi  di
precedente  esperienza  lavorativa  assunti   ai   livelli   iniziali
stabiliti  nel  "Regolamento  per  le  Assunzioni"  sono  previste le
seguenti valutazioni,  finalizzate  ai  passaggi  al  livello/gradino
superiore:
- personale con diploma di laurea: valutazione non prima  di due anni
dalla data di assunzione;
-  personale  con  diploma  universitario:  una prima valutazione non
prima di quattro  anni  dalla  data  di  assunzione;  una  successiva
valutazione  potra'  essere  effettuata  non  prima  di  due anni dal
passaggio al livello superiore rispetto a quello di assunzione;
- restante personale: una prima valutazione non prima di quattro anni
dalla data di assunzione; una successiva  valutazione  potra'  essere
effettuata  non  prima  di  quattro  anni  dal  passaggio  al livello
superiore rispetto a quello di assunzione.
3. Lo sviluppo professionale dei dipendenti, sempre nel limite del 7%
di cui al comma 1, sara' anche valutato nei tre  mesi  successivi  al
rientro  da  periodi  di  congedo  per  motivi  di studio, di ricerca
scientifica o di collaborazione industriale  e nei casi di rientro in
servizio di dipendenti gia' collocati fuori ruolo  ed  in  genere  da
aspettative   previste  da  specifiche  disposizioni  di  legge,  ove
sussista  l'interesse   dell'Ente   di   valorizzare   la   capacita'
professionale in tale periodo acquisita dai dipendenti medesimi.
4. La procedura relativa alle valutazioni selettive di cui al comma 1
sara'  definita  con  atto dell'Ente previa  valutazione conclusiva a
livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla  verifica
della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale.