ART. 15
                        CHIAMATA FUORI ORARIO
1. Per  "chiamata fuori orario" si intende una prestazione lavorativa
straordinaria richiesta al dipendente in ore tali da non  configurare
ne'  una  protrazione  ne'  una  anticipazione  del normale orario di
lavoro.
2. Al dipendente che, richiestone, effettui una prestazione di lavoro
configurabile come "chiamata fuori  orario"  vengono  corrisposte  le
seguenti  quote orarie della retribuzione, con i relativi compensi di
lavoro straordinario, feriale, notturno e festivo:
- fino a 1 ora di effettivo lavoro 3 quote orarie;
- fino a 2 ore di effettivo lavoro 3,5 quote orarie;
- fino a 3 ore di effettivo lavoro 4 quote orarie;
- fino a 4 ore di effettivo lavoro 4,5 quote orarie;
- oltre le 4 ore vengono retribuite, con le  relative  maggiorazioni,
le ore effettivamente lavorate.
3. Le "chiamate fuori orario", ai fini della liquidazione delle quote
orarie  di  cui  al  comma precedente, devono essere  autorizzate dal
responsabile dell'Unita' interessata con indicazione delle ragioni di
indifferibilita'  ed  imprevedibilita'  che  ne   hanno   determinato
l'esigenza.
4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  al
personale "reperibile".
5. I dati relativi del presente trattamento accessorio verranno,  per
ciascuna  sede  dell'Ente  portati  a conoscenza delle Organizzazioni
Sindacali Locali.
Saranno effettuate a livello decentrato, riunioni periodiche al  fine
di   verificare   l'entita'   del  fenomeno  e  di  individuare,  ove
necessario, adeguate soluzioni operative.