ART. 16
                           LAVORO IN TURNO
1. I dipendenti possono essere chiamati a prestare servizio in  turni
continui ed avvicendati cosi' articolati:
a) turni continui ed avvicendati per attivita' in esercizio 24 ore su
24, con prestazioni alternate, diurne, notturne e festive;
b) turni continui ed avvicendati, con prestazioni per almeno 5 giorni
alla  settimana,  per  attivita'  in  esercizio  24  ore  su  24, con
prestazioni alternate, diurne e notturne e per le quali  e'  prevista
una  interruzione  al termine della settimana lavorativa (cioe' nella
giornata del sabato e domenica, oppure della sola domenica).
c) turni continui ed avvicendati, con prestazioni per almeno 5 giorni
alla settimana, per attivita' in esercizio dalle ore 6  alle  ore  22
con  prestazioni  alternate,  diurne  e  per le quali e' prevista una
interruzione al  termine  della  settimana  lavorativa  (cioe'  nella
giornata del sabato e della domenica, oppure della sola domenica).
2.  L'istituzione  di  turni  aventi articolazione diversa rispetto a
quella sopraprefigurata, potra' essere  disposta  dall'Ente  ove  sia
richiesta  da  particolari  esigenze  operative, previa intesa con le
Organizzazioni Sindacali firmatarie.
3. La individuazione delle esigenze di  effettuare  lavori  in  turni
continui  e  avvicendati per specifiche attivita' non suscettibili di
discontinuita'  operative  e  la   conseguente   determinazione   del
contingente  di  personale  da  adibirvi  in  relazione  alle  figure
professionali  allo  scopo  richieste,  sono  rimesse  al   Direttore
dell'Unita'   della   Macrostruttura  su  proposta  del  Responsabile
dell'Unita', in genere dell'Impianto, per le modalita' di svolgimento
dell'attivita' in cui l'esigenza e' insorta.
4. Ai dipendenti inquadrati ai livelli superiori  al  3,  normalmente
assegnati  in  turno,  si applicano sulla retribuzione minima mensile
del livello professionale  di  appartenenza  e  sulla  indennita'  di
contingenza   nel   valore   in   atto  al  31.12.1991,  le  seguenti
maggiorazioni fisse:
- turno di cui al 1 comma lettera a)  26%
- turno di cui al 1 comma lettera b)  15%
- turno di cui al 1 comma lettera c)   7%
 In aggiunta alle suddette maggiorazioni, viene altresi'  corrisposta
una  maggiorazione  pari  al 20% della retribuzione oraria per le ore
notturne effettivamente prestate nei tipi di turno a) e b).
 Ai dipendenti inquadrati in livelli  inferiori  al  4,  la  base  di
computo   della   presente   indennita'   sulla  quale  applicare  le
maggiorazioni di cui al presente  comma  viene  comunque  individuata
indistintamente in quella corrispondente al 4 livello.
5.  Ai  fini  dell'applicazione delle maggiorazioni di cui al 4 comma
del presente articolo deve  intendersi  per  lavoro  notturno  quello
prestato  tra  le  ore  22 e le ore 6. Le suddette maggiorazioni sono
corrisposte in ragione degli effettivi turni giornalieri effettuati.
6. Il trattamento di cui al presente articolo non viene praticato nei
confronti del dipendente che venga inserito in uno  schema  di  turno
per  un  periodo  inferiore a 4 giorni. In questo caso, al dipendente
sono dovute le normali maggiorazioni  per  eventuali  ore  di  lavoro
notturno o festivo di volta in volta prestate.
7.  Il  dipendente  turnista  non puo' abbandonare il posto di lavoro
senza  che  sia  intervenuta  la  sostituzione  o   senza   specifica
autorizzazione rilasciata dal responsabile.
8.   A   livello   di   contrattazione   decentrata  dovranno  essere
disciplinate apposite pause per la refezione nel  limite  massimo  di
trenta  minuti  per ogni turno di lavoro non computabili quale orario
di lavoro nonche' le modalita' per assicurare i tempi  necessari  per
le  operazioni  di  vestizione  e  svestizione  e per il passaggio di
consegne.
 Limitatamente al personale turnista la cui pausa di refezione  abbia
luogo  al  di  fuori  del normale orario di lavoro di cui all'art. 13
potranno essere  contrattate,  a  livello  decentrato,  modalita'  di
refezione  diverse  dall'erogazione  del  servizio  mensa purche' non
comportino aggravi di costo per l'Ente.
9. Al dipendente, che presta servizio in turno presso sedi  dislocate
fuori  dei  centri abitati non serviti da servizi pubblici di linea o
da mezzi messi a disposizione dall'Ente, compete un rimborso spese di
trasporto  pari  all'indennita'  chilometrica,  di  cui  al  9  comma
dell'art.  49,  per  un  percorso  complessivo  giornaliero che sara'
fissato per i diversi centri a seguito  di  esame  congiunto  con  le
OO.SS. firmatarie.
10.  I  dati  relativi  al  presente trattamento accessorio verranno,
trimestralmente per ciascuna sede  dell'Ente,  portati  a  conoscenza
delle Organizzazioni Sindacali locali.