ART. 2
              DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI
                     APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1994 ed avra' scadenza
il 31 dicembre 1995 per la parte economica ed il 31 dicembre 1997 per
la parte normativa.
2.  Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione, salvo
diversa prescrizione  del  presente  contratto.  La  stipulazione  si
intende  avvenuta  al  momento  della sottoscrizione del contratto da
parte dei soggetti negoziali  a  seguito  del  perfezionamento  delle
procedure di cui all'art. 51, commi 1 e 2,  del d.lgs. 29/1993.
3.  Gli  istituti  a  contenuto  economico  e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati entro 30 giorni dalla data  di
cui al comma 2, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4.  Il  presente  contratto  si  rinnova  tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da ciascuna delle Parti con  lettera
raccomandata,  almeno  3  mesi  prima  di  ogni  scadenza. In caso di
disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono  in  vigore  fino  a
quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5.  Per  evitare periodi di vacanze contrattuali, le piattaforme sono
presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante  tale
periodo  e  per  il  mese  successivo alla scadenza del contratto, le
Parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono  ad
azioni conflittuali.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di  scadenza  del  presente  contratto, ai dipendenti dell'ENEA sara'
corrisposta  la  relativa  indennita',  nella  misura  e  secondo  le
scadenze  previste  dal  "Protocollo  sulla  politica  dei  redditi e
dell'occupazione, sugli assetti  contrattuali,  sulle  politiche  del
lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993.
7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto
di  riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra
l'inflazione  programmata  e   quella   effettiva   intervenuta   nel
precedente  biennio,  secondo  quanto previsto dall'Accordo di cui al
comma precedente.
8. In deroga al comma 4 il presente  contratto  scade  per  la  parte
economica il 31.12.95 senza necessita' di disdetta.